Verifica Prestazione Invalidità
Affrontiamo il problema della verifica, revoca e rettifica delle prestazioni per gli invalidi civili premettendo una panoramica generale dall’introduzione dell’attuae sistema pensionistico. Il pagamento delle prestazioni non spettanti per insufficienza dei requisiti richiesti rientra nella previsione generale dell’art. 2033 cc, avente ad oggetto l’indebito oggettivo, per cui chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, nei termini dell’ordinaria prescrizione di cui all’art. 2946 cc.
Il problema della materia che ci occupa, è stato quello di predisporre strumenti opportuni per individuare le prestazioni effettivamente indebite e soprattutto per evitare di continuare ad erogare prestazioni non spettanti fin dall’origine e non più spettanti per intervenuta carenza dei presupposti.
La sensibilità al problema si è acuita negli anni più recenti e le soluzioni più interessanti sono state introdotte spesso nel contesto delle leggi aventi come obiettivo dichiarato misure di risanamento della finanza pubblica.
La L. 118/71, istitutiva della pensione di inabilità e dell’assegno mensile di invalidità, prevedeva all’art. 21 accertamenti sulla permanenza dei requisiti, ma come semplice facoltà dei Comitati Provinciali di assistenza e beneficenza pubblica che all’epoca erano gli organi designati per la concessione e la revoca delle prestazioni. Pur gravando le prestazioni sul bilancio dello Stato, nessun meccanismo di controllo specifico era previsto in capo allo Stato stesso.
Organo Competenti
Il D.L. 173/1988 ha individuato il Ministero del Tesoro il soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti prescritti per il godimento delle pensioni, assegni o indennità per invalidità civile.
Verifiche Programmatiche
Nel 1993, ha introdotto in via formale il concetto di verifiche programmate a cura del Ministero del Tesoro, e questa strada, con successivi perfezionamenti, è tutt’ora percorsa per controlli generalizzati, che affiancano i controlli specificatamente previsti per le singole prestazioni.
Le competenze in definitiva sono passate all’INPS per effetto del D.L. n. 203/2005.
Comunicazioni delle Variazioni
In generale tutti i titolari di provvidenze di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo sono tenuti a comunicare, entro 30 giorni, agli enti competenti ogni mutamento delle condizioni e dei requisiti di assistibilità, previsti dalla legge per la concessione delle provvidenze stesse.
La Procedura Di Accertamento
Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici, dal canto loro, hanno facoltà in ogni tempo di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti.
Ove si accerti l’insussistenza dei requisiti, è prevista la immediata sospensione in via cautelativa della prestazione e la notifica del provvedimento di sospensione entro 30 giorni dalla data del provvedimento stesso.
Il conseguente provvedimento di revoca decorrerà dalla data dell’accertata insussistenza del diritto.
Individuazione dei Falsi Invalidi
Fin dalla L. Finanziaria del 1994, (L. 537/93 art. 11 Comma 4), l’attenzione dello Stato è stata puntata sui c.d. falsi invalidi, prevedendo un programma di verifiche sulla permanenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici. La dizione generica “requisiti” andava riferita sia a quelli sanitari che a tutti gli altri cd. Socio-economici.
La norma dettava anche severe sanzioni per l’ipotesi di insussistenza dei requisiti fin dall’inizio della concessione e disposizioni dettagliate in tema di restituzione degli indebiti percepiti.
I punti fondamentali erano:
- Competenza posta a carico del Ministero del Tesoro.
- Restituzione dei ratei percepiti.
- La risoluzione di diritto del rapporto di lavoro fin dalla data di accertamento.
Successivamente con la L. 335/95 “Riforma del Sistema Pensionistico”, in particolare l’art. 3, ha delegato il Governo all’attuazione di appositi decreti finalizzati al riordino del sistema delle prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità e inabilità.
In particolare, al fine di potenziare l’azione di verifica e controllo sulle diverse forme di tutela previdenziale e assistenziali, ha previsto forme di raccordo tra le diverse competenze delle amministrazioni e degli enti previdenziali quali la Costituzione, presso la Presidenza del Consiglio, di una apposita Commissione tecnico-amministrativa con funzioni di coordinamento, che in effetti è stata costituita don D. Lgs. n. 157/97, in materia di potenziamento delle attività di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità civile.
Con il medesimo Decreto Legislativo sono state istituite apposite Unità Operative integrate composte da personale amministrativo e medico,per procedere a verifiche ed accertamenti sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle relative prestazioni di carattere assistenziale, in attesa del riordino della disciplina in materia di prestazioni assistenziali di invalidità e inabilità civile.
Con il passaggio all’INPS delle competenze anche la verifica ordinaria sulla permanenza dei requisiti per il godimento delle prestazioni già concesse è esercitata dall’INPS.
Sistema delle Autocertificazioni
La legge 425/96 ha introdotto un sistema delle autocertificazioni con cui si fa leva sulla collaborazione del beneficiario delle prestazioni, il quale è tenuto a dichiarare di volta in volta la esistenza delle condizioni cui la prestazione si collega.
Ai titolari dell’indennità di accompagnamento è richiesta la autocertificazione annuale sulla esistenza o meno dello stato di ricovero, che, se a titolo gratuito non dà diritto all’ indennità.
Altra dichiarazione annuale è prevista circa la sussistenza del requisito di non svolgimento dell’attività lavorativa.
La mancata presentazione delle suddette dichiarazioni, che deve essere effettuata annualmente all’INPS esclusivamente per via telematica attraverso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) con cui l’Istituito ha sottoscritto apposita convenzione, comporta l’avvio immediato delle verifiche.
Conseguenze Per Titolari Indennità di Accompagnamento
Le conseguenze della accertata insussistenza dei requisiti solo per quanto riguarda i titolari di indennità di accompagnamento prevedendo la restituzione dei ratei percepitidalla data in cui la dichiarazione doveva essere presentata, mentre non esplicita gli effetti per l’ipotesi dei titolari di assegno mensile di invalidità per i quali si accerti non sussistere la permanenza del non svolgimento di attività lavorativa. In questa ipotesi si ritiene che valgano le norme generali, ossia la revoca della prestazione dalla data di accertamento.
Solo per i titolari di indennità di accompagnamento, è previsto che tenuti alla restituzione dei ratei percepiti indebitamente siano non solo i titolari dell’indennità, ma anche i loro aventi causa.
In tutti i casi di dichiarazioni o autocertificazioni false, il titolare del beneficio è obbligato alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, oltre agli interessi legali maturati sulle stesse.
Per i disabili intellettivi ed i minorati psichici, la legge ha previsto la presentazione, in luogo delle dichiarazioni di responsabilità di cui si è detto di un certificato medico valido per tutta la durata in vita dei soggetti interessati. Il certificato medico può essere redatto da un qualsiasi medico in costanza di iscrizione all’Albo Professionale, deve comprendere la chiara indicazione diagnostica delle infermità ascrivibili a una disabilità intellettiva ovvero una minorazione psichica”, e le infermità in diagnosi devono rispondere ad un rigoroso requisito di permanenza, da intendersi come fondata previsione di “insuscettibilità di modificazione migliorativa nel corso del tempo”, idonea a sorreggere la certezza del diritto ad un vantaggio il quale, per legge, vale per tutta la durata in vita dei soggetti interessati.
In ultimo per quanto attiene alla gravità delle patologie oggetto di certificazione, la ratio della norma sottende che queste siano di entità tale da rendere impossibile una responsabile autocertificazione.
Piani Straordinari di Verifica
Parallelamente all’introduzione del sistema dell’autocertificazioni e indipendentemente dagli accertamenti connessi ala verifica dei casi di mancata presentazione delle stesse, le Legge n. 425 del 1996, ha previsto il primo piano straordinario di verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici per invalidità civile, compresi ciechi e i sordomuti.
Con la Legge del 1997 n. 449 si ebbe un primo riordino di verifiche straordinarie, ancora di competenza del Ministero dell’Economia e Finanze prevedendo una programmazione annuale del numero di verifiche straordinarie da effettuare nel corso dell’anno, il cui compito del Ministero era di fissare i criteri da adottare nella individuazione delle verifiche da eseguire.
Verifiche Straordinarie della Invalidità Civili
In tale ambito lo Stato ha rivestito un ruolo determinante: anzitutto è nuovamente una legge dello stato a stabilire il numero programmatico di verifiche da effettuare annualmente. Inoltre, in base all’art. 6 del D.M. del 2009, durante l’attuazione del piano straordinario di verifiche l’INPS è tenuto a trasmettere mensilmente al Ministero del Lavoro e Ministero Economia e Finanze, “la rendicontazione delle verifiche effettuate” dalla quale si evince i risultati finanziari conseguiti, nonché, al temine del piano, la relazione conclusiva, contenente gli esiti degli accertamenti e l’illustrazione degli aspetti finanziari che ne derivano.
Le verifiche previste dal piano attengono sia ai requisiti reddituali che alla permanenza dello stato invalidante.
Qui merita ribadire che l’INPS effettua annualmente l’acquisizione delle dichiarazioni reddituali di tutti i titolari di prestazioni legate al reddito e che i controlli si effettuano con l’incrocio dei dati così forniti con quelli esistenti presso le banche dati dell’INSP e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Avverso i provvedimenti di diniego o di parziale concessione delle prestazioni d’invalidità civile per mancanza dei requisiti cd. Socio-economici è esperibile il ricorso amministrativo, che non esperibile invece in mancanza di requisiti sanitari.
Verifiche dei Requisiti Sanitari
Il procedimento vigente per l’effettuazione delle visite è contenuto nella Circolare INPS n. 76/2010 e si caratterizza per una procedura automatizzata, che parte dalla selezione di un campione di soggetti da sottoporre a verifica, vuoi agli atti vuoi mediante visita diretta, e si conclude con il monitoraggio di tutti i risultati da parte della Commissione medica superiore dell’INPS.
Dal piano di verifiche straordinario sono esclusi: i titolari di prestazioni assistenziali sostitutive, nonché i soggetti affetti da particolari patologie elencate nel D.M 2 agosto 2007, ovvero l’elenco che comprende le patologie non più soggette a miglioramento.
Conclusioni
In questo articolo abbiamo parlato della particolarità nonchè articolata questione dei controlli e verifica della prestazioni agli invalidi civili. Possiamo concludere che rispetto ai tempi dell’introduzione della L. 118/71, legge che ha introdotto l’assistenza per gli invalidi civili, sono stati fatti notevoli passi avanti per l’individuazione dei soggetti non idonei per motivi reddituali, anagrafiche e sanitari, a godere delle varie prestazioni. Naturamente, come per tutte le problematiche che coinvolgono milioni di cittadini andranno fatti ulteriori passi in avanti, al fine di scardinare ab origine un problema di mal costume titpico italiano.