REVOCA INVALIDITÀ DOPO SENTENZA DEL GIUDICE

 

REVOCA INVALIDITÀ DOPO SENTENZA DEL GIUDICE

La revoca dell’invalidità dopo la sentenza del Giudice e oramai molto praticata dalle Commissioni. Succede che dopo il riconoscimento delle prestazioni in giudizio, la persona invalida viene nuovamente convocata con perdita dei diritti.

Se si parla di “revoca invalidità con visita della commissione”, potrebbe riferirsi al processo attraverso il quale un’istituzione previdenziale o un’autorità competente riesamina lo stato di invalidità di un individuo attraverso una visita della commissione medica.

Questa procedura potrebbe essere avviata per diversi motivi, tra cui:

  1. Sospetto di miglioramento delle condizioni di salute dell’individuo che potrebbe influenzare la sua capacità lavorativa.
  2. Segnalazioni di terze parti riguardanti attività incompatibili con lo stato di invalidità dichiarato.
  3. Aggiornamento delle informazioni mediche o amministrative relative al beneficiario

REVOCA INVALIDITA’: Valutazione dei medici

Durante la visita della commissione medica, i medici valutano lo stato di salute attuale dell’individuo e decidono se le condizioni soddisfano ancora i criteri per il mantenimento dello stato di invalidità. Se la commissione conclude che l’individuo non è più idoneo per ricevere l’invalidità, potrebbe essere emessa una revoca dell’assegnazione di invalidità e possono essere intraprese azioni amministrative conseguenti, come la cessazione dei pagamenti degli assegni di invalidità.

REVOCA INVALIDITÀ: La visita straordinaria e gli orientamenti della giurisprudenza 

Ora l’Istituto previdenziale attraverso le verifiche straordinarie può decidere in qualsiasi momento di chiamare a visita l’invalido, anche se questi ha ottenuto da poco un decreto di omologa favorevole o una sentenza favorevole a seguito di giudizio di opposizione e quindi mettere in discussione quanto riconosciuto giudizialmente, ossia revocare l’invalidità.

REVOCA INVALIDITÀ: Sentenza n. 383 del 1999

A tutela di tali situazioni sono intervenute due importanti sentenze della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 383 del 1999, che hanno sancito in sintesi che “la situazione già accertata in un precedente procedimento giudiziario non può formare oggetto di una valutazione diversa quando persistano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti”.

Ad esempio: “se una persona non deambula oppure è in carrozzina ed ha ottenuto l’indennità di accompagnamento, non ha ragione di temere alcunché”.

Ragion per cui, nel momento in cui viene in questione la legittimità della revoca amministrativa della pensione da parte dell’Inps, va operato il necessario confronto tra la situazione esistente all’epoca del precedente accertamento giudiziale e quella ricorrente al momento dell’emanazione dell’atto di revoca e ciò al fine di  appurare se effettivamente vi è stata un’evoluzione in senso migliorativo dello stato di salute dell’invalido o in ogni caso un recupero della capacità di guadagno del medesimo”.

REVOCA INVALIDITÀ: Sentenza n. 16058 del 2008

Orientamento poi confermato con la più recente Sentenza n. 16058 del 2008 (Cass. Civ. Sez. Lav.).

A quest’ultima sentenza si è pervenuti a seguito di ricorso proposto da un invalido per vedersi riconosciuto la pensione ordinaria di invalidità, già concessagli a seguito di accertamento giudiziale e poi ingiustamente revocata. Il Ctu nominato accoglieva parzialmente la domanda riconoscendo all’invalido il diritto alla pensione ma dalla data visita peritale.

REVOCA INVALIDITÀ: Appello alla relazione del CTU

Nell’appello successivo proposto dalla persona invalida aveva lamentato che il CTU di primo grado dal momento del riconoscimento della prestazione di invalidità, dalla data della visita peritale d’ufficio.

Ciò, peraltro, in contrasto con la dichiarazione dello stesso CTU che, convocato a chiarimenti, aveva precisato che le patologie rilevate a conclusione del proprio accertamento peritale erano le medesime presenti al momento del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità.

Inoltre nessun miglioramento si era riscontrato dall’epoca del riconoscimento, ma piuttosto un lieve peggioramento.

REVOCA INVALIDITÀ: L’ultima parola alla Corte di Cassazione

La Corte d’Appello ha rigettato il gravame, di conseguenza l’invalido proponeva ricorso in Cassazione.

Gli Ermellini nella sentenza succitata del 2008 hanno osservato che già con precedente sentenza a Sezioni Unite (la sentenza n. 383/99) è stato enunciato il principio secondo cui, l’accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, si estende non solo alla debenza dei singoli ratei, ma anche all’esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, compreso, oltre al requisito assicurativo e a quello contributivo.

Infatti lo stato invalidante attiene alla riduzione, nella percentuale stabilita dalla legge, della capacità di guadagno o di lavoro a seconda che il periodo considerato sia precedente o successivall’entrata in vigore della L. n. 222 del 1984).

La portata vincolante della decisione riguardo a tale elemento continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata.

Con la conseguenza che la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di una valutazione diversa ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti.  

REVOCA INVALIDITÀ: Effettivo miglioramento dell’invalido

Cosicché, quando viene in questione la legittimità della revoca della pensione disposta dall’istituto assicuratore, va eseguito il necessario raffronto tra la situazione esistente all’epoca del precedente accertamento giudiziale e quella ricorrente al momento dell’emanazione dell’atto di soppressione, per verificare se effettivamente vi è stata un’evoluzione in senso migliorativo dello stato di salute del pensionato”.

REVOCA INVALIDITÀ: Assegno ordinario di invalidità

Tale orientamento ermeneutico è stato poi seguito da ulteriori pronunce di questa Sezione, anche con specifico riferimento all’assegno triennale di invalidità L. n. 222 del 1984, ex art. 1. A tal proposito si ricorda:

REVOCA INVALIDITÀ: Sentenza n. 4032/1999

Cassazione n. 4032/1999: “L’assegno ordinario di invalidità, che è riconosciuto L. n. 222 del 1984, ex art. 1, per la durata di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione, deve essere confermato allorché, riconosciuto con sentenza passata in giudicato, le condizioni del beneficiario siano rimaste immutate, non essendo più contestabile che quelle oggetto dell’accertamento giudiziario fossero tali da giustificare il trattamento previdenziale”;

REVOCA INVALIDITÀ: Sentenza n. 17569/2003

Cassazione n. 17659/2003: “In tema di assegno ordinario di invalidità, ed in relazione alla rilevanza attribuita dal R.D.L. n. 636 del 1939, art. 10, al recupero della capacità di guadagno da parte dell’assicurato, la mancata conferma, in sede di revisione di un assegno riconosciuto in via giudiziale (per essere venute meno le condizioni di legge), presuppone che la effettività del miglioramento, che non consente la ulteriore erogazione dell’assegno, sia frutto di una comparazione delle attuali condizioni di salute dell’assicurato, con quelle in precedenza accertate con sentenza passata in giudicato, non rilevando in contrario la circostanza che l’assegno abbia solo durata triennale, con possibilità di conferma, in sede di revisione, per un periodo di pari durata”.

REVOCA INVALIDITÀ: Il ruolo del CTU

Quindi, alla luce di quanto è emerso dall’analisi della sentenza, in ipotesi simili è opportuno riportare nel ricorso tale principio giurisprudenziale al fine di “indurre” il CTU nominato a tenerne conto.

REVOCA INVALIDITÀ: Un fenomeno differente

Il punto è se mi viene riconosciuta l’indennità di accompagnamento, salvo qualche caso, dopo sei mesi o un anno, è molto difficile che la persona recuperi uno stato di salute tale da essere nuovamente autosufficiente.

In ogni caso è sempre più diffusa la pratica delle Commissioni che chiamano successivamente ad una sentenza del Giudice, in ipotesi di non richiesta di revisione del CTU in sentenza. Pratica molto discutibile.

REVOCA INVALIDITÀ: Conclusioni

Se ti trovi anche tu in questa situazione di revoca della prestazione, oppure hai ricevuto il verbale di invalidità, e ti è stata negata la percentuale riconosciuta, puoi contattarci, sarà possibile ottenere una Consulenza Preventiva per valutare se vale la pena andare in Tribunale e chiedere tramite il Giudice il riconoscimento dell’invalidità con i diritti economici connessi.

Ma il verbale d’invalidità deve esserti stato consegnato entro il termine di sei mesi. Qualora, infatti, sia trascorso il termine di sei mesi, non potrai più presentare il ricorso.

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