IL CTU DEVE APPLICARE LA TABELLA CON LE PERCENTUALI DI INVALIDITÀ CIVILE

Il CTU è obbligato ad applicare la tabella delle percentuali di invalidità. Se la Commissione INPS non ha applicato l’esatta percentuale di invalidità come indicata dalle tabelle di invalidità del 1992 e si decide di ricorrere al Giudice il Consulente del giudice deve applicare le tabelle di invalidità. (Ordinanza di Cassazione 22953/2016)

La Corte di Cassazione, Sezione VI, con Ordinanza n. 22953 del 10 novembre 2016, ha chiarito che il CTU è obbligato ad applicare la tabella delle percentuali di invalidità.

Il CTU NEL GIUDIZIO

Questo pericolo può nascere soprattutto quando le patologie non sono inserite nelle tabelle di invalidità ad esempio la Fibromialgia, osteoporosi, Artrosi ecc.

PATOLOGIA SIMILE

Un caso specifico, il Tribunale ha rigettato il ricorso ritenendo che non vi fossero le condizioni per tale riconoscimento;

ma questo rigetto era dovuto al comportamento del CTU, il quale aveva ritenuto che la patologia del ricorrente non inserita nelle tabelle d’invalidità, abbia applicato tali tabelle, né ha chiarito se, mancando una precisa indicazione della patologia riscontrata (la Sindrome di Ondine), le sue caratteristiche fossero rapportabili ad altra patologia tabellata e con quale percentuale di invalidità.

In conseguenza di ciò, Tizio ha proposto ricorso in Cassazione, ritenendo che il consulente, e per l’effetto il Tribunale che ne ha fatto proprie le conclusioni medico-legali, non hanno precisato se e quali voci delle tabelle contenute nel decreto ministeriale siano state applicate alla Sindrome di Ondine (di cui è affetto il ricorrente). Anche in via parametrica, e ciò aveva comportato una quantificazione dell’invalidità nella misura dell’80%.

 

VINCOLO DEL GIUDICE

Il CTU, ossia il consulente nominato dal tribunale nei giudizi promossi per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali (invalidità civile, stato di handicap, disabilità, cecità, sordità), è vincolato ad applicare la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, (D.M. 5.2.1992) poiché la valutazione che prescinde da tale esame costituisce un vizio di legittimità denunciabile con ricorso per Cassazione.

LA CASSAZIONE SUL PUNTO

La Cassazione ricorda allora che secondo un principio ormai consolidato di tale Corte (cfr. Cass. 24.3.2014 n. 6580 e già n. 5571 del 2001), con riguardo al presupposto medico-legale ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali agli invalidi civili. La tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del Ministero della Sanità del 1992, integra il decreto stesso ed è vincolante. Di conseguenza che la valutazione del giudice che prescinda del tutto dall’esame di tale tabella comporta un vizio di legittimità denunciabile con ricorso per Cassazione. Pertanto rimane esclusa ogni possibilità di una generica valutazione.

Questo ragionamento ci rivela un fatto importante e cioè mentre le Commissione Mediche spesso fanno errori nelle valutazioni, questo non può succedere in Tribunale dove appunto il Consulente del Giudice deve appunto applicare obbligatoriamente le tabelle e riportare il ragionamento e quindi la motivo per cui ritiene quella percentuale nella sentenza.

CONCLUSIONI

Se ti trovi anche tu in questa condizione, hai ricevuto il verbale di invalidità, e ti è stata negata la percentuale riconosciuta, sarà possibile ottenere una Consulenza Preventiva per valutare se vale la pena andare in Tribunale e chiedere tramite il Giudice il riconoscimento dell’invalidità.

Ma Il verbale d’invalidità deve esserti stato consegnato entro il termine di sei mesi. Qualora, infatti, sia trascorso il termine di sei mesi, non potrai più presentare il ricorso.

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