ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ: QUANDO SI PUÒ CUMULARE CON I REDDITI DA LAVORO?

L’assegno ordinario di invalidità spetta al lavoratore a cui viene riconosciuta una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa, consente all’interessato anche lo svolgimento di un’attività lavorativa nel settore privato e per gli autonomi, ma non pubblici dipendenti ai quali si applicano discipline diverse. 

Pertanto, chi usufruisce dell’assegno ordinario di invalidità può allo stesso tempo continuare a lavorare. Non vi è dunque un’incompatibilità tra le due cose, ossia lavoro (dipendente o autonomo) e prestazione previdenziale.

 

REDDITO E RIDUZIONE

Chiariamo subito un passaggio, a seconda del reddito derivante dall’attività lavorativa, l’assegno può subire una riduzione: più i redditi sono elevati, maggiore sarà la riduzione dell’importo dell’assegno di invalidità.

Ai sensi dall’articolo 1, comma 42, della legge 335/1995, se il reddito annuo conseguito dall’interessato sia superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS, il trattamento dell’assegno viene ridotto del 25% della prestazione base; se il reddito supera 5 volte il trattamento minimo, la riduzione che passa al 50%.

Mentre nessuna riduzione dell’assegno ordinario di invalidità è prevista nel caso di redditi inferiori a 4 volte il minimo INPS.

REDDITO PRODOTTO

Se dunque un primo limite all’erogazione dell’assegno ordinario consiste:

– nel reddito prodotto dall’interessato,

– riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa

– è previsto nel caso in cui l’importo mensile dell’assegno ordinario di invalidità sia comunque di 560 euro, cioè il trattamento minimo Inps, che va calcolato però tenendo conto del reddito.

LAVORATORE AUTONOMO

In caso di lavoratore autonomo, la riduzione invece è del 30% della quota che eccede il trattamento minimo; rimane comunque fermo che, in tale circostanza, la riduzione non può essere superiore al 30 per cento del reddito prodotto (articolo 72 della legge 388/2000).

40 ANNI DI CONTRIBUTI

Solamente se l’assegno di invalidità è stato calcolato su un’anzianità contributiva superiore a 40 anni (ipotesi molto improbabile), questa seconda riduzione non scatta (si veda in proposito la Circolare Inps 197 del 2003).

 

IL DIVIETO DI CUMULO

Il divieto di cumulo non riguarda i titolari di assegno ordinario di invalidità che siano assunti con contratti di lavoro a termine la cui durata non superi nell’insieme le 50 giornate nell’anno solare oppure coloro che svolgono un’attività di lavoro dipendente o autonoma da cui deriva un reddito complessivo annuo non superiore all’importo del trattamento minimo relativo al corrispondente anno.

  • Non è cumulabile con la NASPI
  • E’ cumulabile con le prestazione di invalidità civile

 

PENSIONE E RIDUZIONE?

Al compimento dell’età di vecchiaia, ossia quando l’assegno ordinario di invalidità verrà trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia, queste riduzioni non scatteranno più poiché la prestazione di vecchiaia è compatibile pienamente con lo svolgimento di attività lavorativa.

 

CONCLUSIONI

Chiudiamo questo video dicendo che, Se sei affetto da questa patologia sarà possibile ottenere una Consulenza Preventiva per valutare se dal Verbale di Invalidità c’è stata una diagnosi errata e pertanto chiedere tramite il Giudice il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.

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