Se un lavoratore, un Caregiver, che assiste una persona disabile, si rifiuta di trasferirsi, perché assiste una persona portatore di handicap da una sede di lavoro all’altra può essere licenziato?
TRASFERIMENTO
Il trasferimento senza consenso del lavoratore Caregiver sarebbe vietato anche in caso di disabilità non grave del familiare assistito.
Con l’ordinanza 1° settembre 2022, n. 25836, la Sezione Lavoro della Cassazione ha affrontato il tema della legittimità del trasferimento imposto a lavoratrice che assiste (Caregiver) un familiare con disabilità.
In pratica, con l’ordinanza in commento, la Cassazione ribadisce il principio per cui il divieto di trasferire senza il suo consenso un lavoratore che assiste un familiare disabile ma deve provare la serietà e la rilevanza dell’Handicap ai fini dell’assistenza continua.
ESIGENZE EFFETTIVE ED URGENTI
Tuttavia, si legge nell’ordinanza, le esigenze “assistenziali” devono essere provate dal lavoratore e possono essere superate nel caso in cui il datore di lavoro provi l’esistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti tali da poter essere contrapposte a quelle di assistenza.
Deve ritenersi legittimo il licenziamento intimato al lavoratore che non acconsente al trasferimento in altra sede disposto dal datore di lavoro, assumendo di dover attendere alla cura di un parente portatore di handicap, ove non venga provata la serietà e rilevanza dell’handicap sofferto dal parente del lavoratore.
IL CASO CONCRETO
Nel caso in esame, una dipendente proponeva ricorso per Cassazione avverso sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva accertato la legittimità del suo trasferimento e del successivo licenziamento comminatole, tra l’altro, in ragione dell’assenza ingiustificata della lavoratrice (Caregiver di familiare disabile) presso la sede aziendale cui era stata trasferita senza il suo consenso.
IL PRINCIPIO DELLA NECESSITA’ DI ASSISTENZA
La Cassazione aveva cassato con rinvio la sentenza d’appello, sottolineando il principio per cui il diritto a non essere trasferiti
- non sussiste solo in presenza di necessità di assistenza a soggetti portatori di handicap “grave”, ma anche quando la disabilità non sia grave, a patto che –
- – venga dimostrato un certo grado di serietà della disabilità del familiare e la rilevanza di tale handicap sotto il profilo della necessità di assistenza.
- D’altro lato, a fronte della natura e del grado di infermità psicofisica del familiare assistito, il datore di lavoro deve provare la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti al trasferimento, insuscettibili di essere diversamente soddisfatte.
LA CASSAZIONE E BILANCIAMENTO DELLE ESIGENZE
Pertanto, gli Ermellini hanno ritenuto che la Corte d’Appello di Roma non avrebbe dovuto fermarsi alla mancanza di documentazione sull’invalidità grave della madre della ricorrente, ma avrebbe dovuto anche procedere a una valutazione della serietà e rilevanza dell’handicap, bilanciando, da un lato, le esigenze di assistenza e, dall’altro, quelle aziendali alla base del trasferimento.
In sede di rinvio, la Corte d’Appello, pur ribadendo il principio di cui sopra espresso dalla Cassazione circa il fatto che non sia necessario che l’handicap sia “grave”, ha rigettato il ricorso della lavoratrice, ritenendo che quest’ultima non avesse dimostrato la serietà e rilevanza dell’handicap sotto il profilo della necessità di assistenza.
NEL CASO CONCRETO NON C’ERA UN BISOGNO DI ASSISTENZA CONTINUA
Inoltre, la Corte d’appello ha escluso che la madre della ricorrente si trovasse “in una condizione di riduzione dell’autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” e ha accertato, invece, la sussistenza delle ragioni organizzative e produttive alla base del trasferimento, oltre alla giusta causa di licenziamento (assenze ingiustificate dal lavoro e godimento di ferie e permessi non autorizzati).
La lavoratrice ha perciò impugnato anche la pronuncia della Corte d’Appello in sede di rinvio nella parte in cui non ha ritenuto provata la serietà e rilevanza dell’handicap, e quindi la necessità di assistenza della madre, sebbene questa fosse portatrice di handicap limitante la capacità di deambulazione.
Ma la Cassazione ha rigettato il ricorso della lavoratrice, ritenendolo inammissibile.
Pertanto, in sintesi, in tema di trasferimento del lavoratore che assiste un familiare disabile grave, le esigenze “assistenziali” devono essere provate dal lavoratore e possono essere superate nel caso in cui il datore di lavoro provi l’esistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti tali da poter essere contrapposte a quelle di assistenza. Infatti, a fronte della natura e del grado di infermità psicofisica del familiare assistito, il datore di lavoro deve provare la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti al trasferimento, insuscettibili di essere diversamente soddisfatte
CONCLUSIONI
Chiudiamo questo video dicendo che per chi soffre di questa patologia sarà possibile ottenere una Consulenza Preventiva per valutare se con il punteggio dato dalla commissione Inps vale la pena andare in Tribunale e chiedere tramite il Giudice il riconoscimento dell’invalidità.
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