REVOCA INVALIDITÀ CIVILE: NON OCCORRE PIÙ PRESENTARE NUOVA DOMANDA ALL’INPS

A seguito di visita di revisione e in caso di revoca di una prestazione assistenziale, qualora si intenda proporre azione giudiziaria volta ad accertare la persistenza dei requisiti ai fini del diritto alla prestazione di invalidità, non occorre più presentare una nuova domanda amministrativa.

 

PERCHE’ LA CASSAZIONE HA PRESO QUESTA DECISIONE?

La decisione riguardava la revoca dell’indennità dell’accompagnamento.  Sinora la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto l’orientamento secondo cui la revoca dell’invalidità civile estingue la prestazione costringendo, dunque, il cittadino a presentare una nuova domanda amministrativa all’Inps in assenza della quale, in coerenza con i criteri di procedibilità, è impedita l’azione giudiziaria.

 

Tale orientamento è stato criticato dalla Sezione Lavoro della Cassazione che ne ha chiesto un ripensamento alle Sezioni Unite per due ordini di motivazioni. In secondo luogo, perché duplica, senza alcuna ragione, l’azione amministrativa che si troverebbe a dover pronunciarsi nuovamente su un controllo già svolto e che ha portato alla revoca della prestazione.

 

COSA HA DECISO LA CASSAZIONE?

Questo orientamento, secondo le sezioni Unite, pone a carico del pensionato non solo l’onere di agire in giudizio nel termine semestrale di decadenza dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca, ma anche quello di attivare un nuovo procedimento amministrativo che altro non è se non una replica di quel controllo già svolto in sede di revisione con dispendio di energie, denaro inutilmente.

Pertanto, ai fini della proponibilità dell’azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa.

 

AGGRAVAMENTO IN CORSO DI GIUDIZIO.

La sentenza si è inoltre pronunciata anche in merito all’applicabilità dell’art. 149 disp. att. cpc (aggravamenti sanitari intervenuti in corso di giudizio) ai giudizi avverso i verbali di mancata conferma dell’invalidità, specificando: “A tale soluzione non è di ostacolo l’eventualità che nel corso del giudizio si accerti che i requisiti per beneficiare della prestazione fossero effettivamente venuti meno al momento della revoca e che se ne fossero realizzate nuovamente le condizioni successivamente posto che a norma dell’art. 149 disp. att. cod. proc. civ. resta comunque nella facoltà del giudice di tener conto degli aggravamenti intervenuti nel corso del procedimento”.

 

PERTANTO, COSA ACCADE?

Quindi, da oggi l’interessato potrà rivolgersi direttamente in Tribunale (entro sei mesi dalla ricezione del provvedimento di revoca, a pena di decadenza) a prescindere dalla preventiva presentazione all’Inps di una nuova domanda amministrativa.

 

CONCLUSIONI

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