PARCHEGGIO PER DISABILI

Quali sono le specifiche patologie o condizioni mediche necessarie per ottenere un permesso di parcheggio per disabili. Ci sono alcune condizioni mediche comuni che solitamente qualificano una persona per un permesso di parcheggio per disabili. Queste condizioni possono includere

–          le persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art. 381, comma 2, del DPR 495/1992 e successive modificazioni);

–          le persone non vedenti (art. 12, comma 3, del DPR 503/1996), e le persone con residuo visivo non superiore a 1/20 (ventesimisti).

Hanno diritto al rilascio del contrassegno per disabili temporaneo (di durata inferiore ai cinque anni):

–          le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche (art. 381, comma 4, del DPR 495/1992);

–          le persone con totale assenza di ogni autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua per recarsi in luoghi di cura.

LE PATOLOGIE INTERESSATE

Mobilità limitata: Le persone che hanno difficoltà a camminare o richiedono l’uso di apparecchiature di assistenza come stampelle, deambulatori o sedie a rotelle solitamente qualificano per un permesso di parcheggio per disabili.

Malattie muscolari o articolari: Condizioni come l’artrite reumatoide, l’osteoartrosi o altre malattie muscolari o articolari che limitano la capacità di camminare o causano dolore cronico possono giustificare un permesso di parcheggio.

Problemi cardiaci: Pazienti con problemi cardiaci significativi che limitano la loro capacità di camminare per distanze prolungate possono essere idonei a un permesso di parcheggio per disabili.

Problemi respiratori: Persone con gravi problemi respiratori, come la fibrosi cistica o la BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva), che possono causare affaticamento e difficoltà respiratorie quando si cammina, possono qualificarsi per un permesso di parcheggio.

Disabilità visive: Alcune giurisdizioni possono concedere permessi di parcheggio per disabili a persone con gravi problemi di vista che richiedono assistenza nella navigazione nei parcheggi e negli spazi pubblici.

Condizioni neurologiche: Individui con condizioni neurologiche come la sclerosi multipla o la malattia di Parkinson che influenzano la loro mobilità possono essere idonei per un permesso di parcheggio.

Amputazioni: Persone con amputazioni degli arti inferiori o superiori che influenzano la loro capacità di camminare possono richiedere un permesso di parcheggio per disabili.

Condizioni invalidanti a lungo termine: Condizioni mediche a lungo termine che causano una significativa limitazione della mobilità o del benessere generale possono giustificare un permesso di parcheggio.

CHI HA DIRITTO AL CONTRASSEGNO INVALIDI?

Hanno diritto al contrassegno auto per invalidi tutti i cittadini invalidi agli arti superiori, i disabili psichici e, più in generale, le persone affette da patologie che precludono la mobilità in autonomia.

Per richiedere il contrassegno bisogna rivolgersi al Comune di residenza mostrando la certificazione del medico legale dalla quale si evince la disabilità dichiarata. Sul pass deve essere indicato il nominativo della persona al quale si riferisce, la durata e la malattia invalidante.

COME OTTENERE IL CONTRASSEGNO PER DISABILI

Ecco la procedura per richiedere il contrassegno auto per disabili:

  • recarsi presso la ASL del territorio di residenza e chiedere la certificazione medica della cecità o della difficoltà di deambulare;
  • recarsi al Comune con la domanda di rilascio debitamente compilata e firmata e il certificato della ASL in allegato.

Il contrassegno definitivo è completamente gratuito, invece per quello temporaneo possono esserci dei versamenti aggiuntivi di piccola entità. I tempi di rilascio del tagliando variano da Comune a Comune in dipendenza della mole di lavoro a carico dell’ufficio competente.

COME FUNZIONA IL PARCHEGGIO PER DISABILI?

Il contrassegno per disabili è legato alla persona e non al veicolo. Per questo se il disabile per il quale è richiesto non è a bordo è vietato parcheggiare negli spazi riservati. Chi espone ugualmente il contrassegno e approfitta dei posti auto riservati rischia pesanti sanzioni amministrative (la multa fino a 335 euro e la decurtazione di 2 punti dalla patente).

Il contrassegno, inoltre, deve essere esposto in originale sul parabrezza del veicolo e non sono ammesse fotocopie.

I disabili e i loro accompagnatori possono parcheggiare negli spazi riservati (quelli delimitati dalle strisce gialle) che sono sempre gratuiti. Tuttavia, non possono parcheggiare negli stalli personalizzati, a meno che non abbiano richiesto un particolare contrassegno al Comune).

In presenza di precise necessità, i disabili possono richiedere un contrassegno personalizzato speciale per parcheggiare in prossimità del lavoro e della propria abitazione. La richiesta è gratuita e va presentata al sindaco che lo rilascia se ce ne sono le condizioni.

Possono farne richiesta le persone disabili che sono già in possesso del tagliando definitivo o temporaneo purché abilitate alla guida e possessori di un’automobile.

DOVE POSSONO PARCHEGGIARE I DISABILI?

I disabili con contrassegno (e i loro accompagnatori) possono parcheggiare e sostare:

  • nei parcheggi pubblici riservati (tranne in quelli riservati a determinati titolari);
  • nelle aree parcheggio a tempo determinato, senza dover esporre il disco orario;
  • nei parcheggi a pagamento a strisce blu, senza dover pagare il parchimetro (sempre che i parcheggi per disabili siano occupati);
  • nelle ZTL (zona a traffico limitato) e ZSL (zona a sosta limitata) quando il Comune autorizza l’accesso ai veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità;
  • nelle ZTC (zone a traffico controllato) e APU (nelle aree pedonali urbane, quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità;
  • nelle zone in cui la sosta è vietata o limitata, purché il parcheggio non sia di intralcio alla circolazione.
SCADENZA E RINNOVO DEL CONTRASSEGNO DISABILI

Il contrassegno per disabili ha una durata limitata nel tempo alla scadenza della quale si dovrà procedere al rinnovo (articolo n. 1 del D.P.R. 151/2012). Vediamo nel dettaglio cosa fare:

  • contrassegno definitivo con scadenza dopo 5 anni: bisogna presentare (entro i tre mesi successivi alla scadenza) al proprio Comune di residenza la certificazione medica del proprio medico curante che confermi il persistere dei requisiti e delle condizioni sanitarie che giustificano il precedente rilascio;
  • contrassegno invalidi temporaneo: dopo una nuova certificazione medica, rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, che attesta nuovamente la presenza dei requisiti previsti per il rilascio del contrassegno, si può ottenere un nuovo tagliando dalla durata determinata. Ovviamente anche in questo caso l’ufficio di medicina legale deve anche indicare i tempi di validità del nuovo contrassegno.
CONTRASSEGNO TEMPORANEO

Nel caso di contrassegno temporaneo, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata dell’invalidità. Anche il contrassegno temporaneo è suscettibile di rinnovo qualora l’Ufficio di Medicina Legale dell’Azienda Sanitaria Locale di pertinenza attesti che le condizioni della persona con disabilità danno diritto all’ulteriore rilascio.

Rimane controversa la questione del rilascio del contrassegno a persone con disabilità intellettiva. Questo perché la dicitura “persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta” viene spesso intesa dai medici dell’Ufficio di Medicina Legale dell’Azienda Sanitaria Locale come incapacità fisica di deambulare, e non anche, ad esempio, come incapacità di uscire di casa in autonomia, senza la presenza costante di un accompagnatore. L’ambiguità del testo normativo, e l’incertezza interpretativa che ne consegue, determinano, talvolta, valutazioni difformi e trattamenti diseguali.

L’ESEMPIO DELLA REGIONE TOSCANA

Per ovviare a questa ambiguità, alcune Regioni hanno disciplinato questa materia. Tra queste c’è anche la Regione Toscana che, con la Delibera della Giunta Regionale n. 1161 del 17.12.2012 (“Linee di indirizzo per l’accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari per il rilascio del “Contrassegno speciale” di circolazione e sosta dei veicoli a soggetti aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”), ha approvato le “Linee di indirizzo in materia di accertamento del deficit sensibile della capacità deambulatoria” da utilizzare per il rilascio del contrassegno per disabili.

In merito al deficit della capacità deambulatoria, le Linee di indirizzo della Regione stabiliscono che “Il deficit sensibile della capacità deambulatoria non rappresenta […] “un concetto restrittivo, che si limita esclusivamente alle infermità a carico degli arti inferiori, bensì in esso sono contenute tutte le patologie acute o croniche che influiscono sulla motricità dell’individuo determinando un handicap nella mobilità.”

Per i ciechi civili parziali e totali, per ottenere il tesserino per parcheggiare, Il contrassegno H, deve essere precisato all’interno del verbale del riconoscimento dell’invalidità civile o del verbale dell’handicap.

Il riconoscimento del tesserino per parcheggiare nei posti riservati ai soggetti diversamente abili, per i civili totali e parziali, è necessario solo il riconoscimento di questa menomazione all’interno del verbale, affinché possa essere concesso loro il tesserino per parcheggiare.

CONCLUSIONI

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