MALATTIE PSICHIATRICHE E l’ACCOMPAGNAMENTO

MALATTIE PSICHIATRICHE: IL RAGIONAMENTO IN GENERALE

Si può ottenere l’Indennità di Accompagnamento anche a causa di malattie psichiatriche gravi. Infatti la Corte di Cassazione precisa gli effetti delle malattie psichiche sulla capacità di attendere agli atti del vivere quotidiano. di conseguenza sulla possibilità di ottenere l’indennità di accompagnamento.

E’ noto: l’indennità di accompagnamento è una prestazione di assistenza disciplinata dalla legge 18/1980. Hanno diritto gli invalidi civili, residenti in Italia, totalmente inabili che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore. Spetta anche a chi non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessita di un’assistenza continua. I due requisiti sono alternativi. Negli anni si è aggiunta un nuovo orientamento della Corte di Cassazione, e cosa ha stabilito? Il diritto all’indennità di accompagnamento anche per quelle persone che hanno un tumore o neoplasia. Infatti gli effetti spesso devastanti della chemioterapia, necessitano di un’assistenza continua. A queste tre possibilità la Corte di Cassazione negli anni ha iniziato a riconoscere l’indennità di accompagnamento anche alle persone affette da malattie psichiatriche gravi. In questo articolo ci concentreremo su questa nuova possibilità.  

Sappiamo anche che l’indennità di accompagnamento può essere riconosciuta anche per le patologie di carattere neurologico, come ad esempio l’Alzhaimer o il Parkinson. Per ottenere la prestazione di invalidità è necessario che la patologia neurologica sia considerabile grave. Però anche la semplice capacità, da parte della persona, di compiere alcuni elementari atti giornalieri non pone in discussione il diritto al beneficio economico. Ma i casi vanno esaminati uno per uno.

Dicevamo appunto che con gli anni la Cassazione ha iniziato a riconoscere il diritto all’indennità di accompagnamento anche alle persone con malattie psichiatriche. Esmpi sono una forte depressione, con ricadute, psicosi con deliri e altre malattie psichiatriche, che vedremo con esempi concreti.

MALATTIE PSICHIATRICHE: IL PRINCIPIO DI DIRITTO

Ebbene secondo i giudici di Piazza Cavour l’indennità di accompagnamento va riconosciuta anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitano della presenza costante di un accompagnatore. Ciò in ragione di gravi disturbi o gravi stati patologici o a gravi carenze intellettive. Ciò perchè non sono in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute personale senza porre in pericolo sé o gli altri.

Pertanto, finalmente, e non dopo poche battaglie, la Cassazione è andata oltre la semplice dizione della capacità dell’assistito di compiere gli elementari atti giornalieri deve intendersi non solo in senso fisico. Infatti, oltre la mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, anche la capacità di intenderne il significato, portata ed importanza, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica.

 In altre parole, l’incapacità richiesta per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento non va tanto rapportata al numero degli elementari atti giornalieri che il richiedente può compiere, quanto alla possibilità che egli ne comprenda la portata e le loro ricadute, con particolare riferimento alla “salvaguardia della sua dignità come persona”.

Prendiamo il caso scolastico della persona che al mattino riesce a vestirsi, lavarsi, prendere le medicine. Esce di casa ed aggredisce un cittadino per strada. Altro caso scolastico, la persona dopo aver esperito autonomamente le azioni esce per strada e urina in mezzo la strada. Di queste notizie se apprendiamo ogni giorno. La domanda sorge spontanea: queste persone sono in grado di intendere il significato delle proprie azioni? Evidentemente, a parte una spudorata simulazione, no.

MALATTIE PSICHIATRICHE: IL PERCORSO DELLA CASSAZIONE

Detto già e ripetuto che l’indennità di accompagnamento è concessa ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.

Vediamo in concreto, cosa la Cassazione ha puntato in più riprese la sua attenzione, compiendo, lentamente, questo ulteriore passo in avanti. Il Supremo Tribunale ha enunciato che la totale inabilità ed i relativi gravi condizionamenti, per cui per “un deficit mentale da sindrome plico-organica, derivante da microlesioni vascolari localizzate nella struttura cerebrale e destinate a provocare, nel tempo, una vera e propria demenza, non poteva sopravvivere senza l’aiuto costante del prossimo” (Cass. 667/2002). Ancora ha precisato la Cassazione…. “per un deterioramento delle facoltà psichiche (in un quadro clinico presentante tra l’altro ictus ischemico e diabete mellito), mostrava una “incapacità di tipo funzionale”, di compiere cioè “l’atto senza l’incombente pericolo di danno (per l’agente o per altri)” (Cass. 4389/2001);… “per oligofrenia di grado elevato, con turbe caratteriali e comportamentali, era incapace di parlare se non con monosillabi e di non riconoscere gli oggetti, versando così in una situazione di bisogno di una continua assistenza non solo per l’incapacità materiale di compiere l’atto, ma anche “per la necessità di evitare danni a sè e ad altri”… (Cass. 5017/2002); …e per concludere con i principi espressi dalla Corte, Vedi Cass. 28705/2011, con riguardo ad una diagnosi di “psicosi schizofrenica paranoidea (demenza precoce)”.

MALATTIE PSICHIATERICHE: LA DISOCCUPAZIONE?

Per chi ancora avesse dubbi, per ricevere l’indennità di accompagnamento non è necessario essere disoccupati ed è ammessa la compatibilità con una residua capacità lavorativa. Molti operatori sanitari, giuridici e di settore, sono purtroppo convinti che l’accompagnamento sia incompatibile con la capacità di lavorare. Infatti, in tal senso la Cassazione, ha dichiarato legittimo l’avviamento per l’assunzione obbligatoria di soggetto affetto da minorazioni psichiche per il quale sia stata accertata la sussistenza di una residuale capacità lavorativa e la possibilità di svolgere determinate mansioni sussistenti in astratto all’azienda.

Se riflettiamo bene, i soggetti che non sono in grado di deambulare autonomamente per limiti fisici, possano tuttavia, in quanto dotati di adeguata capacità psichica, svolgere un’attività lavorativa, anche al di fuori del proprio domicilio. Attualmente per gli inabili con impossibilità di deambulare, sono tanti gli strumenti che consentono di spostarsi facilmente da un luogo ad un altro. Non sarà certo questo a limitare queste persone la possibilità di un inserimento sociale, onde evitare, tra le altre cose, anche l’emarginazione sociale

In pratica la persona totalmente inabile è quella totalmente incapace di svolgere un’attività lavorativa generica e non quella totalmente incapace di qualsiasi attività lavorativa.

MALATTIE PSICHIATRICHE: I REQUISITI SPECIFICI E LA DIGNITA’ PERSONALE

I requisiti sanitari per la prestazione devono necessariamente comprendere, in ipotesi di patologie psichiatriche, l’incapacità di stabilire autonomamente se, quando e come svolgere gli atti elementari della vita quotidiana.

L’indennità di accompagnamento va riconosciuta a quelle persone che necessitano della presenza costante di un accompagnatore. Infatti i gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non sono in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati. Ciò per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sé o gli altri.

Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10633/2021 specificando, anche sulla base di altri precedenti giurisprudenziali, che i requisiti sanitari per la prestazione in esame devono necessariamente comprendere, in ipotesi di patologie psichiatriche, l’incapacità di stabilire autonomamente se, quando e come svolgere gli atti elementari della vita quotidiana. Atteso che rileva anche la capacità di intendere il significato e la portata di simili gesti, a tutela oltre che della salute, della dignità della persona.

MALATTIE PSICHIATRICHE: LAVORO ED ACCOMPAGNAMENTO

Per ricevere l’indennità di accompagnamento non è necessario essere disoccupati ed è ammessa la compatibilità con una residua capacità lavorativa. Sempre per i giudici della Cassazione, è legittimo l’avviamento per l’assunzione obbligatoria di soggetto affetto da minorazioni psichiche per il quale sia stata accertata la sussistenza di una residuale capacità lavorativa e la possibilità di svolgere determinate mansioni sussistenti in astratto all’azienda.

CONCLUSIONI

Possiamo concludere questo articolo dicendo che i diritti in Italia spesso hanno un percorso lento e tortuoso. Ma come spesso accade arrivano. La Corte di Cassazione è meritevole di aver dato vita ad un percorso importante che potrà finalmente dare voce anche a chi soffre di malattie psichiatriche gravi, ove il concetto di gravità è tale da impedire a queste persone di intendere il significato delle proprie azioni.

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