La legge 104 del 1992 sappiamo già che non riconosce indennità economiche semmai una serie di benefici ed agevolazioni.
Intendo soffermarmi, soprattutto, su una serie di principi fondamentali, come le patologie che danno diritto alla 104, la gravità nella 104, i permessi retribuiti, il congedo straordinario e le altre agevolazioni. Ma partiamo con una domanda fondamentale. L’invalidità civile e disabilità, sono la stessa cosa?
Infatti, chi ha la 104 ad esempio può non aver diritto all’indennità di accompagnamento. Ma allora a quale prestazione economica si ha diritto? Prima di rispondere a questa domanda è importante fare chiarezza su una questione fondamentale.
Diciamo che la confusione nasce dal 2006. Infatti da allora l’accertamento dell’invalidità civile e la legge 104 vengono valutati dalle Commissioni INPS contestualmente in un’unica visita medica. L’accertamento dei due diritti viene valutato in modo distinto, per lo più la Commissione si avvale della documentazione, dell’una e dell’altra in maniera distinta. Ma essendo il tutto concentrato un un’unica visita si rischia la confusione. Le Commissioni INPS ad oggi rimangono restie, invece, ad approfondire l’aspetto fisico delle persone invalidide.
Infatti, già semplicemente dal fatto che la domanda viene presentata con il certificato medico introduttivo e la stessa, ovvero il certificato medico che viene predisposto tra il medico di base e comunque lo stesso quello che cambia è il Flag, ovvero è X, la famosa Crocetta che viene messa sulla voce invalidità e sulla voce disabilità.
Ecco che allora la persona con invalidità può avere il diritto all’assegno mensile di invalidità civile nel caso in cui sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74%, oppure alla pensione di inabilità civile nel caso in cui sia stato riconosciuto il 100%, e l’indennità di accompagnamento se la persona inoltre non è in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita oppure non può deambulare autonomamente o purtroppo sta svolgendo delle cure che vi terapiche.
In altri casi, invece, il medico nel momento in cui mette un Flag sulla voce disabilita, in questo caso, nel momento in cui si ha riconosciuto lo stato di disabile, si applicano i principi previsti dalla legge 104 con le relative agevolazioni. Appunto perchè la 104 nasce per dare agevolazioni e non prestazioni di carattere economico.
Questa fondamentale distinzione tra invalidità da una parte e disabilità dall’altra nasce essenzialmente da due principi fondamentali, ovvero l’invalidità civile. Una parte va a valutare quella che è la riduzione della capacità lavorativa del soggetto, dall’altro lato, invece, la disabilità andrà a valutare semplicemente la vita relazionale di un soggetto.
Si differenziano in sostanza sul criterio di valutazione, che per l’invalidità civile è apportato da apposite tabelle mutuate dalla classifica internazionale delle menomazioni elaborate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), mentre la valutazione dell’handicap parte anch’essa da una minorazione, ma non si ferma alla misurazione della sua incidenza sulla capacità lavorativa perché ha di mira gli effetti negativi che la minorazione produce in termini di svantaggio ed emarginazione nei più vari contesti sociali, quali famiglia, scuola, lavoro, società civile.
Ed ecco che quindi che la risposta alla domandaa una persona che ha l’accompagnamento, quindi è impossibilitata a svolgere gli atti quotidiani nella vita, impossibilitato a deambulare, allora molto probabilmente sarà anche un soggetto disabile in quanto queste impossibilità di svolgere gli atti della vita.
Legge 104/92 ART. 3 COMMA 1 E COMMA 3
Particolare importanza riveste la situazione definita di gravità, che si ha quando la minorazione, renda necessario l’intervento di assistenza permanente, continuativa e globale, sia nella sfera individuale o in quella relazionale, essenzialmente per la subita riduzione dell’autonomia personale, correlata all’età.
Quanto detto infatti andrà valutato caso per caso, perché quando si parla di 104 bisogna andare a fare poi una distinzione fondamentale, ovvero tra la 104 articolo tre, comma uno e la 104, articolo tre, comma tre. Questa è fondamentale distinzione, riguarda essenzialmente lo status di disabile, ovvero una disabilità lieve perderà loro luogo ad alcuni benefici oppure una disabilità grave che darà luogo anche ad altri benefici ben più cospicui.
La differenza tra l’art. 1 comma 1 e comma 3 la vediamo già dal tenore delle parole.
1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici, come ad esempio i permessi retribuiti per poter fare le visite mediche a seguito di una neoplasia, ovvero altre patologie.
Permessi E Licenziamento – Cassazione
Ma torniamo un attimo ai permessi, al fine di poter assistere appunto la persona bisognosa, il lavoratore.
Può ed ha diritto di usufruire di permessi retribuiti, ma questo significa che il lavoratore possa un po’ fruire dei permessi a suo piacimento e fare quello che vuole?
Non è proprio così, infatti la Cassazione, secondo un orientamento ormai consolidato, ha stabilito che l’abuso dei permessi di cui alla legge 104 può portare anche al licenziamento per giusta causa del lavoratore che ne abbia ingiustamente usufruito. Perché per giusta causa? Perché viene ad interrompersi il rapporto di fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio lavoratore e pertanto giustifica il licenziamento suddetto.
Il ragionamento è presto fatto. Il datore di lavoro riconosce il concedo, o il permesso retribuito ex legge 104 convinto che il dipendente vada ad assistere la persona bisognosa e questo invece si trova a fare cose che esulano completamente da quel contesto. Andare al Cinema, Aperitivo, o qualcos’altro.
L’orientamento è oramai costante, già negli anni 2014 e 2015 la Cassazione si era espressa in tal senso, ma una sentenza del 2019, la n. 18411 del 9 luglio ha definitivamente dato ordine alla questione.
Ebbene, secondo quest’ultima sentenza di Cassazione, è possibile anche utilizzare degli strumenti di investigazione al fine di dimostrare che l’utilizzo dei permessi 104 non è quello richiesto, ma è un tutt’altro e per fare gli interessi propri del lavoratore. Quindi l’utilizzo corretto dei permessi 104 è una cosa fondamentale, indispensabile per quei lavoratori che ne hanno bisogno a patto non diventare un libero arbitrio e confinato nell’esigenza di assistenza.
Certificazione Provvisoria
Un diritto spesso non conosciuto è che, al fine di fruire delle agevolazioni previste dalla legge 104, è prevista la possibilità di rilasciare una certificazione provvisoria dello stato di gravità, da parte di specialisti della patologia denunciata anche in servizio presso l’ASL competente. L’accertamento provvisorio produce l’effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della Commissione.
Ciò se sono trascorsi 45 gg dalla richiesta senza che la commissione medica si sia pronunciata, il medico specialista delle patologie dell’ASL può rilasciare il certificato provvisorio di gravità che avrà valore fino all’emissione dell’accertamento definitivo della Commissione.
Malattia Oncologica. Le Percentuali di Invalidità Riconosciute
La malattia oncologica comporta di per sé una situazione di menomazione e invalidità, anche se temporanea. Per questo al malato oncologico può essere riconosciuta l’invalidità civile, la possibilità di ottenere i benefici connessi alla Legge 104 e altro ancora.
In particolare, secondo la tabella ministeriale di valutazione (D.M. Sanità 5/2/1992), sono tre le percentuali di invalidità previste per le patologie oncologiche, concesse anche in base alla situazione della persona malata:
- 11 per cento: prognosi favorevole e modesta compromissione funzionale,
- 70 per cento: prognosi favorevole, ma grave compromissione funzionale,
- 100 per cento: prognosi sfavorevole o infausta, nonostante l’asportazione del tumore
Come Chiedere L’Invalidità Civile Per Malattia Oncologica
Per ottenere l’invalidità, come per tutti gli altri casi di malattia, occorre presentare una specifica domanda di riconoscimento e intraprendere l’iter. In particolare, la procedura di riconoscimento dello stato di invalidità deve essere inoltrata all’Inps, solo in modalità telematica, quindi con una domanda online.
L’iter procedurale per chiedere e ottenerla prevede tre fasi:
- Il malato oncologico va dal proprio medico curante per farsi attestare la patologia. Il medico trasmetterà all’Inps un certificato telematico che attesta la malattia oncologica, le terapie e lo stato di salute della persona affetta. Copia di questo certificato con numero di protocollo sarà consegnato anche al paziente.
- A questo punto, entro 30 giorni dall’invio del certificato medico telematico, il paziente deve compilare e inviare all’Inps, sempre in modalità telematica, la domanda di riconoscimento dell’invalidità civile.
- L’atto finale consiste nell’effettivo riconoscimento da parte dell’Inps. La Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile della ASL dovrà rapidamente convocare a visita il richiedente entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda per l’accertamento, che avrà a questo punto efficacia immediata.
Quali Prestazioni Esistono Per Malattia Oncologica
Una volta riconosciuto lo stato di invalidità civile e handicap, la persona malata oncologica ha diritto a prestazioni socioeconomiche graduali, in base al grado di invalidità riconosciuto, dall’età e dal reddito.
- L’invalidità civile del 100%, da diritto alla pensione di inabilità (13 mensilità annue di € 279,47 per l’anno 2016) se il reddito annuo personale non supera €16.532,10 e all’esenzione totale dal ticket per farmaci e prestazioni sanitarie,
- L’invalidità superiore al 74% e fino al 99% da diritto all’assegno di invalidità (13 mensilità annue di €279,47 per l’anno 2016) se il reddito annuo personale non supera € 4.800,38 e se il malato è privo di occupazione ed iscritto alle liste speciali del collocamento obbligatorio.
- al compimento del sessantacinquesimo anno di età, se persiste lo stato di invalidità, l’assegno o la pensione diventano assegno sociale.
Malattia Oncologica e Riconoscimento Legge 104
Oltre a queste prestazioni, esistono tutta una serie di agevolazioni connesse alla richiesta della Legge 104. Infatti, contestualmente alla richiesta di invalidità è possibile presentare la richiesta per usufruire dei benefici previsti dalla legge sull’handicap: la Legge 104 del 1992.
Riepiloghiamo in breve tutte le agevolazioni e i benefici concessi ai titolari di legge 104, legati alle patologie oncologiche.
Malattia Oncologica: I Permessi 104
I malati oncologici cui venga riconosciuto un handicap in situazione di gravità possono assentarsi dal lavoro e godere dei permessi retribuiti dalla Legge 104 nella misura alternativamente di:
- 2 ore giornaliere;
- 3 giorni continuativi o frazionati.
3 giorni al mese di permesso retribuito spettano anche a coloro che prestano assistenza al malato:
- Coniuge (o parte dell’unione civile);
- Convivente;
- Parenti e affini entro il 2° grado (ovvero entro il 3° grado se i genitori, il coniuge o il convivente del disabile hanno compiuto 65 anni o sono anch’essi affetti da patologie invalidanti a carattere permanente oppure sono deceduti o mancanti).
Conclusioni
Possiamo concludere che l’attenzione posta sopratutto in fase di domanda di invalidità e di conseguenza del certificato medico necessaria per inoltrare la domanda, determina il modo in cui si viene riconosciuti invalidi o disabili, la visita medica oramai essendo unica concentra tutto in una seduta pertanto sarebbe consigliabile organizzare la documentazione in modo ordinato, perchè la Commissione alla fine valuterà quasi sempre da quest’ultima.