Nelle moderne democrazie si è affermato da tempo il principio della protezione dei cittadini affetti da minorazioni fisiche o psichiche. Un obiettivo solennemente affermato nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e accolto dall’articolo 38 della Costituzione italiana, che garantisce il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale «a tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere».
La Costituzione italiana intende tutelare la dignità umana con uno spirito di solidarietà di tutti i cittadini nei confronti di coloro riconosciuti meritevoli di tutela per effetto di minorazioni congenite o acquisite. In particolare, l’assistenza sociale dei minorati civili si esprime con protezioni economiche (pensioni, assegni e indennità) e non economiche (agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, permessi ex legge 104/1992 o collocamento obbligatorio al lavoro).
MUTILATI ED INVALIDI CIVILI
Sono considerati mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico o per insufficienze mentali dovute a difetti sensoriali e funzionali), che hanno subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo o, se minori, con persistenti difficoltà nel fare i compiti e nelle funzioni proprie della loro età.
Il grado minimo per la qualifica di invalido civile è di un terzo (33%) della riduzione permanente di capacità lavorativa, determinato da una tabella approvata con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992.
Non rientrano tra gli invalidi civili gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, riconosciuti tali per cause specifiche dovute alla guerra, alla prestazione lavorativa (per i lavoratori privati) o a un servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate).
CIECHI CIVILI
Sono considerati ciechi civili i soggetti affetti da cecità totale o con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, per causa congenita o contratta, indipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio.
I ciechi civili si distinguono nelle seguenti categorie (legge n. 138 del 3 aprile 2001):
- ciechi assoluti, con residuo visivo pari a zero in entrambi gli occhi, anche con correzione;
- ciechi parziali, con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (ciechi ventesimisti);
- ciechi decimisti, con residuo visivo compreso tra un decimo e un ventesimo in entrambi gli occhi. La legge 66/1962 ha abolito l’indennità, mantenendola solo per i ciechi decimisti già in possesso del diritto alla prestazione.
Sordità
Sono considerati sordi i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (fino a 12 anni) tale da impedire il normale apprendimento del linguaggio parlato e solo per sordità non esclusivamente psichica o causata da guerra, lavoro o servizio.
L’impedimento del normale apprendimento del linguaggio parlato deve essere causato da ipoacusia di almeno 75 decibel di HTL di media tra le frequenze 500, 1.000, 2.000 Hz nell’orecchio migliore.
Il requisito per la concessione della pensione prevede una soglia uditiva di ipoacusia di almeno 75 decibel. Se la perdita uditiva risulta inferiore o non sia dimostrabile il periodo di avvento dell’ipoacusia, la valutazione sanitaria segue i criteri dell’invalidità civile.
Invalidità civile e agevolazioni connesse
Il grado minimo di riduzione permanente della capacità lavorativa, per la qualifica di invalido civile, è un terzo (33%) determinato in base alla tabella, approvata con decreto del Ministro della Salute del 5 febbraio 1992:
Percentuale di invalidità | Benefici ottenibili |
fino al 33% | Nessun riconoscimento |
dal 46% | Iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l’Impiego per l’assunzione agevolata |
dal 33% al 73% | Assistenza sanitaria e agevolazioni fiscali |
dal 66% | Esenzione ticket sanitario |
Dal 74% al 100% | Prestazioni economiche |
Riconoscimento dell’Invalidità Civile
Il riconoscimento dell’invalidità civile prende avvio con l’inoltro all’INPS del certificato medico introduttivo da parte del medico di base. Successivamente il cittadino, utilizzando il codice del certificato medico, inoltra la domanda di accertamento sanitario all’Istituto, al fine di verificare, sulla base delle minorazioni di cui il richiedente è affetto, il grado di invalidità civile, la cecità civile, la sordità, la disabilità e l’handicap.
Successivamente, in caso di riconoscimento di un grado di invalidità compreso tra il 74% e il 100%, o della sordità o cecità, per ottenere le prestazioni economiche l’INPS procede alla verifica dei dati socio economici e reddituali trasmessi telematicamente dal cittadino. Le prestazioni economiche riconosciute e pagate dall’INPS in presenza dei relativi requisiti sanitari e reddituali sono:
Per gli invalidi civili:
- pensione di inabilità (invalidi totali);
- indennità di frequenza (minori invalidi);
- assegno mensile (invalidi parziali);
- indennità di accompagnamento.
Indennità di accompagnamento per persone non deambulanti o con bisogno di assistenza continua (invalidi civili)
L’INPS riconosce un’indennità di accompagnamento ai soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Una volta avvenuto l’accertamento dei requisiti sanitari e amministrativi previsti, il beneficio viene corrisposto per 12 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Assegno mensile di assistenza per invalidi con ridotta capacità lavorativa in stato di bisogno economico
Partendo dall’assegno mensile, questa è una prestazione economica a carattere assistenziale concessa agli invalidi parziali di età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi (tale termine è suscettibile di variazione in relazione alla revisione periodica, da parte del Governo, dell’età pensionabile in relazione alle aspettative di vita), con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74% e il 99%, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.
Pensione di inabilità per invalidi civili
INPS riconosce la pensione di inabilità ai soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), di età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi (tale termine è suscettibile di variazione in relazione alla revisione periodica, da parte del Governo, dell’età pensionabile in relazione alle aspettative di vita) che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.
Indennità mensile di frequenza
Ai fini dell’inserimento scolastico e sociale, l’INPS riconosce un’indennità di frequenza, erogata a domanda, ai cittadini minori di 18 anni ipoacusici o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.
Liquidazione agli eredi di ratei di invalidità civile maturati e non riscossi
Il rateo è la somma delle rate o quote di pensione non riscosse dal pensionato (tredicesima mensilità per le quote maturate o la quota parte dell’ultimo mese di pensione spettante) al momento della cessazione della pensione.
La cessazione avviene per morte del pensionato o decadenza del diritto. La liquidazione del rateo per morte spetta ai superstiti del defunto.
Esenzione spese sanitarie
La legge prevede l’esenzione di partecipazione alle spese sanitarie per tutte le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per alcune categorie di invalidi.
Agevolazioni fiscali e contrassegno invalidi
I verbali rilasciati dalle commissioni mediche di invalidità civile, handicap, cecità, sordità, disabilità riportano anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi e per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità.
Assegno sociale sostitutivo
Nel 2022 l’assegno sociale sostitutivo o derivante dall’invalidità civile per gli invalidi parziali o totali potrà essere concesso a 67 anni: l’importo base è pari a 381,23 euro al mese a condizione che il potenziale percettore rispetti i livelli reddituali già previsti per il conseguimento delle prestazioni di invalidità civile, parziali o tali che siano. Importo maggiorabile, sempre in funzione del soddisfacimento di precisi requisiti di reddito) fino a 467,65 euro.