Indennità di Frequenza

L’indennità di frequenza è una prestazione che viene concessa esclusivamente ai minori di anni 18 che abbiano delle difficoltà nello svolgimento degli atti e dei compiti della propria età.È importante, dunque, che il minore abbia la necessità di effettuare un trattamento terapeutico per poter frequentare la scuola o appositi centri di formazione, e viene concessa anche ai minori che frequentino l’asilo.

Indennità di Frequenza: Requisito Frequenza

Il Consiglio di Stato, il cui parere era stato richiesto dal Ministero dell’Interno, ha chiarito e circoscritto il contenuto del requisito della “frequenza”.

Se il trattamento terapeutico o riabilitativo ha carattere domiciliare il Consiglio di Stato ha ritenuto che il beneficio non spetti, neppure se i trattamenti sono controllati da strutture convenzionatePuò essere concessa ai minori ipoacusici. In caso di disturbi del linguaggio e della voce, disturbi del comportamento. I disturbi possono essere discontinui ma non saltuari. Pertanto, la frequenza può essere discontinua ma non saltuaria.

Indennità di Frequenza: Giurisprudenza

Il Consiglio di Stato peraltro ha specificato cosa di intende con il concetto di frequenza con la Sent. N. 2587 del 1992. “Infatti l’indennità di frequenza a favore degli inabili che frequentino, anche periodicamente, centri di trattamento terapeutico o riabilitativi o corsi scolastici ovvero di formazione ed addestramento professionale, può essere corrisposta solo a coloro che abbiano frequentato i centri ed i corsi stessi, sia pure periodicamente, non in modo sporadico o simbolico, ma con una cadenza temporale compatibile con i risultati del trattamento terapeutico o riabilitativo o di formazione scolastica e professionale. Pertanto tale indennità non può essere corrisposta a chi abbia eseguito a domicilio trattamenti terapeutici e riabilitativi anche se controllati periodicamente da centri di strutture pubbliche o convenzionate”.

Inoltre, la Cassazione con la Sent. 1705 del 1999 “ha riconosciuto il diritto all’indennità di frequenza che se il minore sottoposto a terapia chemioterapica, in regime di day hospital per la cura di una forma di leucemia. Tale diritto era stato precedentemente negato dal Tribunale. Peraltro sul presupposto, ritenuto erroneo dalla Cassazione, della incompatibilità del periodo di malattia con la frequenza di trattamenti terapeutici”.

Corte Costituzionale

A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 467 del 2002, l’indennità di frequenza è stata riconosciuta anche ai minori con handicap che frequentino l’asilo nido. Ciò perché il servizio fornito dall’asilo nido non si riduce ad una funzione di sostegno alle famiglie nella cura dei figli. Infatti comprende anche finalità formative e di educazione. Prima dell’intervento della Corte Costituzionale, all’invalido di età inferiore a tre anni veniva riconosciuto il diritto a percepire l’indennità esclusivamente nei casi di frequenza di centri terapeutici e riabilitativi e non anche degli asili nido. Quest’ultimi erano ritenuti fuori dall’ordinamento scolastico e dalla scuola dell’obbligo.

La documentazione medica a che attesterà i disturbi sarà fondamentale per poter ottenere indennità di frequenza.

 L’indennità di frequenza di regola viene concessa per 9 mesi, ma può essere estesa al 12 mesi. E’ necessario dimostrare che il trattamento non viene effettuato soltanto durante il periodo scolastico, ma anche nei tre mesi estivi e quindi durante le vacanze.

Requisiti reddituali, Importo, Tredicesima e Decorrenza

 L’indennità di frequenza di circa 300 Euro mensili viene concessa soltanto nel momento in cui il reddito personale non sia superiore a circa 5.000 Euro.

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione della tredicesima mensilità prevista per l’assegno. Con due sentenze del 2008 il giudizio della Cassazione è stato esattamente l’opposto, aprendo un contrasto giurisprudenziale in materia.

Infatti, con la Sentenza N. 13985 del 2008 aveva stabilito che l’indennità di frequenza in favore di minori di anni diciotto, va concessa per 13 mensilità in relazione alla reale durata del trattamento riabilitativo o terapeutico o scolastico, la corresponsione della tredicesima mensilità dovrà essere commisurata a tanti ratei quanti sono i mesi del trattamento o del corso predetto.

Invece con la Sentenza N. 16329 del 2008, la Cassazione ha espresso il principio secondo cui il diritto dell’indennità di frequenza per il minore invalido nel caso di frequentazione continuativa o periodica di centri ospedalieri, è attribuito per i soli mesi di reale durata del trattamento o del corso e comunque per i soli periodi in cui risulti soddisfatto il requisito della frequenza. Va escluso di conseguenza il diritto a esigere una tredicesima mensilità dell’indennità.

La concessione dell’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio del trattamento terapeutico o riabilitativo, ovvero del corso scolastico o di quello di formazione e di addestramento professionale. Sempreché a tale data l’interessato abbia già attenuto il riconoscimento dei prescritti requisiti sanitari da parte della Commissione medica ASL (o della Commissione medica di verifica).

Il certificato medico deve riportare, oltre alla diagnosi della malattia invalidante, l’espresso riferimento alle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età e per i minori ipoacustici, la dicitura relativa alla perdita uditiva.

Incompatibilità ed Opzione

L’indennità non spetta per i periodi di ricovero, se esso ha carattere continuativo e permanente.

Inoltre, devi sapere che chi ha l’indennità di frequenza potrebbe ottenere l’indennità di accompagnamento. Le due prestazioni però non sono cumulative e cioè nel momento in cui viene riconosciuta l’indennità di accompagnamento, non potrà più riconoscersi l’indennità di frequenza. È inoltre incompatibile con la speciale indennità dei ciechi assoluti, ciechi parziali.

Maggiore età, cosa sucede?

A questo punto voglio però spiegarti cosa accade al raggiungimento della maggiore età.

Devi sapere infatti che a 18 anni la persona non potrà più ottenere l’indennità di frequenza, ma dovrà presentare una domanda di invalidità. Però se entro sei mesi dal compimento dei 18 anni il minore ha presentato domanda in via amministrativa, può continuare a fruire delle provvidenze economiche previste per i disabili maggiorenni. Successivamente l’indennità di frequenza potrà essere trasformata in assegno mensile o se hai ricorrono i presupposti anche in una vera e propria indennità di accompagnamento.

Conclusioni

Arrivati a questo punto ritengo di averti dato diversi spunti ed informazioni valide a chiarimento dell’Indennità di Frequenza. Di fatto la materia e in costante aggiornamento, da parte del legislatore e della giurisprudenza.

Ricordati che nel momento in cui ricevi il verbale di rigetto della richiesta Indennità di frequenza, hai sei mesi di tempo per presentare ricorso.

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