Accertamento Tecnico Preventivo (ATP)

Accertamento Tecnico Preventivo: Condizione di Procedibilità

Oggi parliamo di una questione particolarmente tecnica, l’ Accertamento Tecnico Preventivo. Si tratta di un procedimento giudiziario alla base di un accertamento di’Invalidità. Tale procedura è condizione di procedibilità.

Infatti nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità avverso il provvedimento di diniego o accoglimento parziale della domanda amministrativa, l’unica strada percorribile per il disabile è quella giudiziaria.

Ed infatti la legge stabilisce che entro 6 mesi dalla comunicazione del verbale di invalidità o provvedimento amministrativo, deve essere proposta, a pena di decadenza, la domanda giudiziale. Il termine è perentorio, pertanto una volta decorso sarà possibile solo presentare una nuova domanda amministrativa.

Scopo dichiarato della procedura di Accertamento Tecnico Preventivo è la deflazione del contenzioso assistenziale, viste le troppe domande, nonché la riduzione della durata dei relativi processi, nei termini di durata ragionevole. Il raggiungimento di questo traguardo è stato lento e tortuoso, dove alla fine il legislatore si mi mostrato sensibile nell’ adottare un istituto rapido nei ricorsi per il riconoscimento dell’invalidità civile. 

Da tale disposizione normativa si deduce che l’utente è obbligato, prima di avviare la causa, a inoltrare una domanda amministrativa alla controparte, cioè L’INPS, domanda amministrativa tesa ad ottenere la prestazione previdenziale o assistenziale. Di seguito la Giurisprudenza richiamata chiarirà anche questo punto

Accertamento Tecnico Preventivo: Domanda Amministrativa

Tale domanda amministrativa avvia un procedimento amministrativo che lascia all’amministrazione uno termine di 120 giorni, superato il quale l’utente può proporre l’azione in Tribunale.

Ora mentre per la pensione ordinaria di inabilità e l’assegno ordinario di invalidità, sarà necessario, prima di avviare il ricorso giudiziale, attendere la definizione del procedimento amministrativo, o il decorso del termine di 90 giorni dalla proposizione di un ricorso amministrativo, ciò non è previsto per le altre ipotesi di accertamento di invalidità, allorché può essere proposto direttamente l’Accertamento Tecnico d’Ufficio esperito il termine di 120 giorni.

Accertamento Tecnico Preventivo: Il procedimento

Nella prima fase si accerta il requisito sanitario e poi successivamente, il requisito reddituale o anagrafico.

Con apposita istanza in Tribunale, valida anche ai fini interruttivi della prescrizione, è condizione di procedibilità dell’eventuale futuro giudizio ordinario, che può essere evitato. L’improcedibilità che può essere eccepita sia dalla controparte e anche dal Giudice non oltre la prima udienza.

Sempre alla prima udienza viene nominato un Consulente che fisserà la data di inizio delle operazioni peritali. Finite le operazioni peritali il Consulente deposita una relazione finale. Qualora non vi siano contestazione delle parti entro 30 giorni, il Giudice farà un Decreto di omologa.

Dal provvedimento di omologa ci sarà un ulteriore termine di 30 giorni qualora le parti volessero introdurre il Giudizio ordinario. 

Giurisprudenza e Accertamento Tecnico Preventivo

Negli ultimi tempi, invece, a seguito di alcuni interventi giurisprudenziali di merito, si sta facendo sempre più strada la tesi secondo cui la norma di cui all’art. 445 bis c.p.c. abbia una portata inclusiva di tutte le prestazioni che prevedano quale presupposto l’accertamento di un determinato grado di invalidità. Infatti: il Tribunale di Civitavecchia ha così definito la questione:

“…la dichiarata finalità deflattiva della legge che ha introdotto l’art. 445-bis c.p.c. rende incompatibile questo nuovo meccanismo processuale con la coesistenza di un “regime parallelo” di tutela delle medesime situazioni giuridiche, rendendo necessario definire il giudizio ordinario con sentenza di improcedibilità. Difatti, la previsione del termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di ATP o di completamento dello stesso, che il Giudice deve assegnare alle parti contestualmente alla dichiarazione di improcedibilità, ha proprio la finalità di conservare, al giudizio erroneamente proposto e pertanto dichiarato improcedibile, la sua idoneità ad impedire il verificarsi delle decadenze di legge. Ebbene, il ricorrente non ha proposto istanza per l’accertamento tecnico preventivo, e il Giudice dichiara l’improcedibilità del ricorso, con assegnazione del termine di 15 giorni per la presentazione di detta istanza”.

Sulla stessa linea il Tribunale di Cosenza con la sentenza n. 1552 del 2019.

“…tenuto conto della volontà deflattiva ed acceleratoria sottesa alla novella legislativa del 2011 – afferma il Tribunale bruzio – l’accertamento tecnico preventivo deve ritenersi operante nelle ipotesi, quale quella di specie, in cui oggetto della domanda giudiziale è un accertamento delle condizioni sanitarie strumentale e preordinato all’adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale. Tanto premesso, nella fattispecie che ci occupa la domanda (intesa ad ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata ex D. Lgs. n. 503/1992) non è stata proposta nelle forme dell’accertamento tecnico preventivo. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso e l’assegnazione del termine per la presentazione dell’istanza dell’accertamento tecnico”.

Concludendo, in base ai citati interventi giurisprudenziali, tutte le prestazioni previdenziali o assistenziali che prevedano, quale requisito costitutivo presupposto, l’accertamento di un determinato grado di invalidità, devono essere azionate in giudizio con la preventiva proposizione di una domanda di accertamento tecnico preventivo dello stato sanitario invalidante, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c.

La Domanda di Invalidità Quale Presupposto per l’ATP

Nella pratica applicativa, ciò significa che tutte le domande amministrative tese ad ottenere una prestazione previdenziale o assistenziale, che prevedano quale primo passaggio procedimentale la convocazione a visita da parte dell’INPS per l’accertamento del requisito sanitario previsto dalla legge quale requisito costitutivo, devono essere obbligatoriamente azionate in giudizio, in caso di verbale sanitario negativo, con l’introduzione del ricorso per l’accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.

Concludendo, in base ai citati interventi giurisprudenziali, tutte le prestazioni previdenziali o assistenziali che prevedano, quale requisito costitutivo presupposto, l’accertamento di un determinato grado di invalidità, devono essere azionate in giudizio con la preventiva proposizione di una domanda di accertamento tecnico preventivo dello stato sanitario invalidante, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c.

Nella pratica applicativa, ciò significa che tutte le domande amministrative tese ad ottenere una prestazione previdenziale o assistenziale, che prevedano quale primo passaggio procedimentale la convocazione a visita da parte dell’INPS per l’accertamento del requisito sanitario previsto dalla legge quale requisito costitutivo, devono essere obbligatoriamente azionate in giudizio, in caso di verbale sanitario negativo, con l’introduzione del ricorso per l’accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.

Conclusioni

Anche in questo caso la questione si rileva la questione tecnica di questa materia che non può essere lasciata al caso ma necessita di professionisti validi e specializzati per poter iniziare il percorso che porta alla prestazione dell’Invalidità Civile. Vogliamo essere dalla tua parte ed aiutarti in questo percorso e ti invitiamo a contattarci via mail: avv.diegomarra@gmail.com

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