Invalidi Civili: Pluriminorati e Degenza

Invalidi Civili Pluriminorati

Oggi parliamo di un particolare tipo di provvidenza prevista per particolari tipologie di invalidità, ovvero gli Invalidi Civili Pluriminorati. Inoltre, amplieremo lo sguardo anche sulla compatibilità della prestazione con l’indennità di accompagnamento e la relativa degenza negli istituti.

Mi riferisco alla legge 508/88 che ha previsto delle specifiche provvidenze per l’invalidità civile, per la cecità e per il sordomutismo appunto Invalidi Civili Plurimonorati. Di conseguenza sono cumulabili prestazioni dovute a titolo diverso, ricorrendone gli specifici presupposti. Mentre non è consentito cumulare dal punto di vista sanitario patologie che rientrano in campi applicativi diversi.

Non è esente da critiche tale assetto, laddove la separata considerazione di Invalidi Civili Plurimonorati conduca ad una insufficiente individuazione delle complessive esigenze di assistenza del soggetto che ne è affetto.

Per quanto riguarda l’indennità di accompagnamento, la Corte Cost ha dichiarato illegittimo il combinato delle leggi nella parte in cui esclude che ad integrare lo stato di inabilità totale con diritto all’indennità di accompagnamento possano concorrere altre minorazioni. Ovvero Cecità parziale, in considerazione della peculiarità funzione delle indennità, volta a consentire ai soggetti non autosufficienti, condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana.

Ribadisce al Corte che assicurare tali condizioni rientra tra i doveri inderogabili di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., nonché nell’ambito dei compiti di assistenza posti a carico dello Stato dall’art. 38, Comma 1 Cost.

Invalidi Civili: Ampliamento Aventi Diritto

È importante ricordare quelle pronunce che hanno prodotto l’importante effetto di allargare la platea degli aventi diritto all’indennità di accompagnamento. La Cassazione dall’anno 2004 ha infatti riconosciuto che rientra nei parametri della non autosufficienza il soggetto che, pur non essendo in grado di svolgere gli elementari atti di quotidiani della vita tipici della sua età, e di muoversi autonomamente, seppur a fatica nella propria abitazione, non sia in grado di uscire e camminare per strada senza l’aiuto di un accompagnatore.

Ancor più innovativa è la Sentenza della Cassazione sempre del 2004. La stessa ha riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento, anche per periodi di tempo molto brevi, eventualmente inferiori al mese, rilevando che tale diritto non è connesso necessariamente ad una situazione di non autosufficienza prolungata nel tempo.

Non è necessario, pertanto, ai fini dell’accompagnamento il carattere di non permanente dell’inabilità.

Ne consegue che i malati i quali, per effetto di terapie oncologiche, o di altre terapie ugualmente debilitanti, di trovino in uno stato di autosufficienza, anche se per periodi brevi, possono presentare apposita domanda all’INPS. Purché, dal certificato medico e dalla documentazione sanitaria allegata, siano rinvenibili i motivi specifici per i quali si necessita di assistenza continua.

Ancora la Cassazione nel 2008 è intervenuta specificando, che la prestazione, non può essere riconosciuta in astratto, ma è necessario esaminare caso per caso se per gli alti dosaggi e i loro effetti sul singolo paziente, ricorrono anche per il tempo limitato della chemioterapia, per il riconoscimento della indennità di accompagnamento.

Invalidi Civili: Decorrenza Della Prestazione

Anche l’indennità di accompagnamento decorre dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda, o dalla data successiva dalla quale sono riconosciuti sussistenti i requisiti richiesti.

Invalidi Civili: Incompatibilità, Opzione e Ricovero In Istituti

L’accompagnamento è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, lavoro o servizio, con facoltà dell’interessato di optare per il trattamento più favorevole.

È prevista inoltre, l’esclusione dall’indennità per gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.

Per ricovero gratuito si intende quello presso strutture ospedaliere oppure istituti, con retta o mantenimento a totale carico di ente pubblico ovvero nel caso che venga corrisposta contribuzione da parte di privati esclusivamente per ottenere un trattamento migliore rispetto a quello di base.

Per ricovero a pagamento si intende invece quello per il quale l’interessato, versa l’intera retta, oppure ne versa solo una parte, essendo l’altra versata dall’ente pubblico.

Pertanto, in caso di ricovero gratuito, la prestazione viene comunque concessa anche se viene sospeso il pagamento per il periodo di durata della condizione stessa di ricovero.

Intervento Cassazione N. 2270 Del 2007

A tal proposito, vanno tenute presenti le considerazioni svolte dalla Cassazione, che rendono possibile il riconoscimento dell’indennità anche nei casi di ricovero, ancorché gratuiti, qualora gli stessi non esauriscano tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.

Il problema posto nella fattispecie è se il ricovero presso un ospedale pubblico possa costituire l’equivalente del ricovero gratuito in istituto. E’ lecito il dubbio se il legislatore, nel sancire l’esclusione dall’indennità, abbia inteso che l’indennità di accompagnamento non è erogata in caso di ricovero presso qualsiasi struttura di cura. Ovvero se la citata erogazione venga meno solo in caso di ricovero presso un istituto. Ma cosa si intende per istituto? Si intende una struttura in cui, oltre alle cure mediche, venga garantita al paziente totalmente invalido e non autosufficiente una completa assistenza, di carattere personale, continuativa ed efficiente. E questo in ordine a tutti gli atti quotidiani della vita cui l’indennità in parola è destinata a fare fronte, tale da rendere superflua la presenza dei familiari o di terze persone.

L’esame della Giurisprudenza della Cassazione ha preferito quest’ultima tesi. Laddove appunto un “inabile totale, sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, in una struttura pubblica non in grado di prestargli tutte le cure necessarie per una adeguata assistenza infermieristica, può giustificare, in via eccezionale, in riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento anche per il periodo di ricovero. Ma soltanto nell’ipotesi in cui, proprio a causa di tale necessaria integrazione, l’assistito abbia subito un danno ingiusto perché costretto a retribuire il cosiddetto infermiere privato.

In definitiva va affermato che il ricovero presso un ospedale pubblico non costituisce l’equivalente del ricovero in istituto e pertanto l’indennità di accompagnamento può spettare all’invalido civile grave anche durante il ricovero in ospedale. Ma si deve dimostrare che le prestazioni assicurate dall’ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.

Ricovero Presso Le Varie Strutture

L’INPS con messaggio nel 2011 ha precisato che cosa? Che in linea generale, i ricoveri nelle strutture autorizzate dalla Regioni, come ad esempio le RSA, residenze sanitarie assistenziali, con funzioni socio-sanitarie di assistenza alle persone anziane, non sono equiparabili a quelli di reparti di lungodegenza e/o riabilitativi che escludono l’erogazione della prestazione economica.

Il ricovero previsto in tali strutture assicura prestazioni post-ospedaliere mirate a mantenimento delle capacità funzionali residue. Inoltre mira al recupero dell’autonomia o la raggiungimento o mantenimento del miglior livello possibile di qualità della vita degli utenti stessi. Le spese deveono essere ripartite tra il SSN e gli utenti stessi in base alle percentuali stabilite dalle Regioni. “non viene pertanto considerato gratuito nel caso in cui vi è compartecipazione alle spese e pagamento delle rette giornaliere da parte dell’utente medesimo.

Ricoveri In Hospice

L’INPS ha pure chiarito anche nei casi di soggetti ricoverati nei cd Hospice, ovvero nelle strutture sanitarie per la cura e l’assistenza ai malati in fase terminale. Malati che temporaneamente e definitivamente, non dispongono di assistenza familiare oppure ai pazienti con sintomi di difficile controllo domiciliare.

Poiché la degenza in hospice è gratuita per il cittadino, in quanto le spese sono a carico del SSN, è esclusa l’erogazione dell’indennità di accompagnamento per tutto il periodo di effettiva permanenza in tale struttura.

Day Hospital

 Non è infine considerato ricovero quello in forma di day-hospital in quanto ininfluente sul mantenimento dell’indennità di accompagnamento.

Conclusioni

Al termine di questo articolo abbiamo esaminato questioni importanti. Le degenze in ospedale e la relativa compatibilità con la prestazione di accompagnamento, non di facile interpretazione nel tempo. Corredata da diversi spunti contrastanti tra l’’INSP e la Giurisprudenza dove alla fine ha prevalso l’interpretazione di quest’ultima.

Noi rimaniamo a Tua disposizione, vogliamo esserti di supporto per le tue esigenze legate all’invalidità Civile. Se desideri approfondire manda una mail a avv.diegomarra@gmail.com  

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