Compatibilità tra Disoccupazione e Assegno Ordinario di Invalidità

In questo articolo ci soffermeremo sulla questione della compatibilità tra disoccupazione ed assegno ordinario di invalidità, questione che gradatamente ha visto un allineamento delle disparità con altre prestazioni. La questione del divieto di cumulo può essere agevolmente scansionata in alcuni momenti.

Disoccupazione ed Assegno Ordinario: Periodo di Incompatibilità

Dal 1993 i trattamenti di disoccupazione, sia dell’indennità di mobilità, con la pensione ordinaria di inabilità e l’assegno ordinario di invalidità, erano incompatibili, da qui ne derivava l’incompatibilità tra disoccupazione e ad assegno ordinario di invalidità.

Successivamente il legislatore attuò un ampliamento del diritto consentendo, ai soli lavoratori aventi diritto alla mobilità, di scegliere, all’atto di iscrizione nelle liste di mobilità, tra i trattamenti previdenziali di invalidità suddetti e quello di mobilità e stabilendo che, in caso di opzione a favore del trattamento di mobilità, l’erogazione dell’assegno o della pensione di invalidità restasse sospesa per tutto il periodo di fruizione del già menzionato trattamento.

Ragioniere che dice alla persona invalida che è meglio l'assegno ordinario e non la disoccupazione

Disoccupazione e Assegno Ordinario: Invalidi Discriminati

Tale opzione, invece, non fu estesa dalla legge ai lavoratori titolari dell’assegno di invalidità che avessero diritto al trattamento ordinario di disoccupazione. Questi ultimi, al momento del licenziamento, durante il periodo di disoccupazione potevano pertanto percepire il solo assegno parziale di invalidità pertanto ancora sussisteva l’incompatibilità tra disoccupazione ed assegno ordinario di invalidità.

Intervento della Corte Costituzionale

La Corte costituzionale chiamata a risolvere il problema, pose rimedio dichiarando l’illegittimità costituzionale delle norme che non prevedevano per i lavoratori beneficiari di assegno o pensione di invalidità, nel caso in cui si trovassero ad avere contemporaneamente diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di scegliere Disoccupazione e L’assegno Ordinario, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.

Ferma restando l’incumulabilità delle prestazioni, disoccupazione e assegno Ordinario di Invalidità, tale decisione riconobbe pertanto all’assicurato il diritto di scegliere tra l’assegno ordinario di invalidità e l’indennità di disoccupazione limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato che può essere anche superiore alla prestazione di invalidità.

Disoccupazione e Assegno Ordinario: Circolare INPS

All’indomani della pubblicazione della sentenza, l’INPS provvide così a emanare una Circolare, con la quale fornì alle strutture operative dell’Istituto le istruzioni necessarie per l’attuazione di quanto disposto dalla Corte Costituzionale.

Per un corretto esercizio del diritto di opzione – dispose l’INPS – è condizione indefettibile che l’assicurato presenti alla competente struttura dell’Istituto domanda amministrativa, da cui risulti in modo non equivoco la propria volontà di scegliere l’indennità di disoccupazione in luogo dell’assegno ordinario di invalidità “.

Nel caso in cui i lavoratori diventino titolari di assegno ordinario di invalidità successivamente alla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione o durante il periodo di fruizione dell’indennità medesima – si legge ancora nel testo della circolare – gli stessi possono esercitare, con apposita richiesta scritta, la facoltà di opzione a favore dell’indennità di disoccupazione entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato il provvedimento di accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità. Qualora essi non esercitino tale opzione o la esercitino in ritardo, l’importo dell’indennità di disoccupazione corrisposto diventa non dovuto e deve essere oggetto di compensazione/recupero sui pagamenti relativi all’assegno di invalidità”.

Ragazzi che scelgono tra la disoccupazione e l'assegno ordinario di invalidità

Rinuncia all’Indennità

Un capitolo a sé stante della circolare è dedicato all’atto di rinuncia all’indennità dopo che si sia esercitato il diritto di opzione. “I lavoratori che abbiano esercitato la facoltà di opzione per l’indennità di disoccupazione, possono rinunciare all’indennità in qualsiasi momento ottenendo il ripristino del pagamento dell’assegno di invalidità. La rinuncia, che ha valore dalla data in cui viene effettuata, ha carattere definitivo e il lavoratore che l’ha esercitata non può più essere ammesso a percepire la parte residua di disoccupazione”.

L’incumulabilità delle prestazioni

È importante tenere in conto l’evenienza che la concomitanza fra le due prestazioni, che determina l’incumulabilità e la necessità di esercizio del diritto di opzione, possa verificarsi in periodi diversi e non contemporaneamente. Ciò succede quando l’assegno ordinario venga negato in sede amministrativa per carenza del requisito sanitario o del requisito contributivo e l’utente sarà costretto ad avviare in sede giudiziale un ricorso di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c (nel caso di mancato riconoscimento del requisito sanitario) o un ricorso ordinario (negli altri casi di di diniego).

Pertanto, l’utente che ha prima incassato l’indennità di disoccupazione e poi gli viene riconosciuto dal Tribunale l’assegno di invalidità dovrà fare attenzione in quanto in caso di scelta di quest’ultimo dovrà restituire l’indennità di disoccupazione con il rischio che questa sia più alta dell’assegno di invalidità. Ciò dovrà essere appurato caso per caso.

Conclusioni

Ogni situazione necessita di attenzione, siamo nel campo del diritto, soggetto a continui cambiamenti, ed in questo caso concreto la Compatibilità tra disoccupazione e l’assegno Ordinario di Invaldità diventa terreno per interpretazioni arbitrarie che certamente non ti aiuteranno a risolvere il prrblema, anche per questo motivo vogliamo aiutarti. Se desideri approfondire manda una mail a avv.diegomarra@gmail.com

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