Verifiche e Revisioni delle Prestazioni di Invalidità Civile

Le prestazioni di invalidità civile sono concepite come obbligazioni di durata, la cui erogazione si protrae nel tempo. Questo significa che, in linea teorica, potrebbero subire modifiche a causa dell’evoluzione delle condizioni di salute del beneficiario. Per questo motivo, sono previsti meccanismi di verifica della persistenza dei requisiti.

 

Patologie Rivedibili e Patologie Non Rivedibili

Le patologie che costituiscono il presupposto sanitario per l’ottenimento delle prestazioni di invalidità civile vengono distinte in due categorie: patologie rivedibili e patologie non rivedibili1. Un elenco di patologie considerate non rivedibili è stato individuato dallo Stato con il d.m. 2 agosto 2007, adottato di concerto tra il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro della Salute, in attuazione dell’art. 6 della Legge 80 del 2006. L’elenco completo di tali patologie esonerate da visite di revisione è contenuto nell’allegato 1 al suddetto decreto ministeriale. Una volta che queste patologie non rivedibili vengono accertate, danno diritto al pagamento della prestazione senza che debbano essere effettuate ulteriori visite di verifica.

 

Le Verifiche Ordinarie

Per le patologie che non rientrano nell’elenco di quelle esonerate da revisione (ossia le patologie rivedibili), la Commissione medica che accerta il requisito sanitario può ritenere che possano subire modifiche nel tempo. In questo caso, la legge n. 114 del 2014 (di conversione del d.l. 24/6/2014, n. 90) prevede che la Commissione medica indichi nel verbale la data in cui l’invalido dovrà essere sottoposto a una visita di revisione. La convocazione per tale visita è a carico dell’INPS. Accanto a questa revisione su indicazione della commissione, la legge prevede anche la possibilità per l’INPS di verificare in via ordinaria la persistenza delle condizioni che danno diritto alla percezione delle prestazioni di invalidità. Ciò include, ovviamente, anche il requisito sanitario. Già l’art. 21 del d.l. n. 5 del 1971 (convertito in legge n. 118/1971) aveva previsto “accertamenti sulla permanenza dei requisiti”. Successivamente, l’art. 5, comma 4 del d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 ha stabilito che gli organi preposti alla concessione dei benefici economici hanno la facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici2. Questo significa che l’INPS ha la possibilità di verificare, in qualsiasi momento, la persistenza del requisito sanitario.

 

I Piani Straordinari di Verifica

Oltre alle verifiche ordinarie, sono stati demandati all’INPS dei controlli nell’ambito di “piani di verifica” straordinari, promossi dallo Stato con l’obiettivo di reprimere abusi e contenere la spesa pubblica. In quest’ottica, l’art. 80 della legge n. 133/2008 (di conversione del d.l. n. 112/2008) ha previsto l’attuazione, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, di un piano straordinario di 200.000 accertamenti (sia sanitari che reddituali) nei confronti dei titolari di prestazioni di invalidità civile. L’attività di verifica e controllo è poi proseguita negli anni successivi. Il decreto-legge n. 78/2009, come modificato dall’articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 78/2010 (convertito in Legge n. 122/2010), ha disposto, all’art. 20, comma 2, che “per il triennio 2010-2012 l’INPS effettua, in via aggiuntiva all’ordinaria attività, un programma di 100.000 verifiche per l’anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012” nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile. L’articolo 20 comma 2 della legge 102/2009 ha inoltre stabilito che questa attività di verifica straordinaria avrebbe riguardato anche le prestazioni di cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.

 

Conclusioni

In sintesi, le prestazioni di invalidità civile, pur essendo di durata, sono soggette a verifica. Esiste una chiara distinzione tra patologie rivedibili e non rivedibili, con queste ultime esonerate da ulteriori visite di controllo secondo quanto stabilito dal d.m. 2 agosto 2007.  Per le patologie rivedibili, sono previste visite di revisione su indicazione della commissione medica o accertamenti sulla permanenza dei requisiti che l’INPS ha la facoltà di effettuare in ogni tempo. A queste verifiche ordinarie si affiancano periodicamente piani straordinari di verifica, volti a contrastare gli abusi e contenere la spesa, che hanno previsto ingenti numeri di controlli (sanitari e reddituali) su diverse tipologie di beneficiari nel corso degli anni (come nel 2009 e nel periodo 2010-2012).

 

 

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