È una prestazione economica assistenziale riconosciuta agli invalidi civili parziali con riduzione della capacità lavorativa dal 74% al 99%, erogata dall’INPS.
Requisiti principali
Requisito sanitario
Invalidità civile riconosciuta tra il 74% e il 99%
Accertata da Commissione medico-legale ASL/INPS
Requisito anagrafico
Età compresa tra 18 anni e 67 anni
Al compimento dei 67 anni l’assegno cessa e viene sostituito automaticamente dall’assegno sociale sostitutivo (se permangono i requisiti reddituali)
Requisito reddituale
Reddito personale annuo inferiore al limite stabilito annualmente (limite rivalutato ogni anno)
Si considera solo il reddito personale, non quello del coniuge
Importo
Importo mensile fisso, erogato per 13 mensilità
Non è reversibile e non è soggetto a contribuzione
È incompatibile con altre prestazioni assistenziali analoghe (es. pensione di inabilità civile)
Lavoro: si può lavorare?
Sì, si può lavorare, ma:
Il reddito da lavoro concorre al limite reddituale
Se si supera il limite → sospensione o revoca dell’assegno
Non è richiesta l’“incollocabilità assoluta”, a differenza della pensione di inabilità
Revisione
L’assegno può essere:
Soggetto a revisione sanitaria, se indicata nel verbale
Definitivo, se il verbale riporta “non rivedibile”
In caso di revisione:
Possibile conferma
Aumento della percentuale
Riduzione sotto il 74% → perdita del diritto alla prestazione