È una prestazione economica assistenziale riconosciuta agli invalidi civili parziali con riduzione della capacità lavorativa dal 74% al 99%, erogata dall’INPS.

Requisiti principali
🔹 Requisito sanitario
  • Invalidità civile riconosciuta tra il 74% e il 99%
  • Accertata da Commissione medico-legale ASL/INPS
🔹 Requisito anagrafico
  • Età compresa tra 18 anni e 67 anni
  • Al compimento dei 67 anni l’assegno cessa e viene sostituito automaticamente dall’assegno sociale sostitutivo (se permangono i requisiti reddituali)
🔹 Requisito reddituale
  • Reddito personale annuo inferiore al limite stabilito annualmente (limite rivalutato ogni anno)
  • Si considera solo il reddito personale, non quello del coniuge

Importo
  • Importo mensile fisso, erogato per 13 mensilità
  • Non è reversibile e non è soggetto a contribuzione
  • È incompatibile con altre prestazioni assistenziali analoghe (es. pensione di inabilità civile)

Lavoro: si può lavorare?
👉 Sì, si può lavorare, ma:
  • Il reddito da lavoro concorre al limite reddituale
  • Se si supera il limite → sospensione o revoca dell’assegno
  • Non è richiesta l’“incollocabilità assoluta”, a differenza della pensione di inabilità

Revisione
  • L’assegno può essere:
    • Soggetto a revisione sanitaria, se indicata nel verbale
    • Definitivo, se il verbale riporta “non rivedibile”
  • In caso di revisione:
    • Possibile conferma
    • Aumento della percentuale
    • Riduzione sotto il 74% → perdita del diritto alla prestazione

Natura della prestazione
  • Assistenziale (non contributiva)
  • Non richiede contributi INPS
  • Finanziata dalla fiscalità generale
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