INVALIDITA’ E AUTOTUTELA INPS: LA CIRCOLARE DEL 18.01.2023

AUTOTUTELA: Cos’è nel diritto?

L’autotutela nel diritto delle persone si riferisce alla facoltà di un ente o di un’autorità di annullare o modificare i propri atti e provvedimenti senza dover ricorrere a un intervento esterno, come un giudice. Questo strumento permette di correggere errori, vizi di legittimità o incongruenze nei provvedimenti già emessi, garantendo così una maggiore efficienza e rapidità nella gestione delle questioni giuridiche.

AUTOTUTELA: Scopo di quuesto strumento

L’autotutela è una misura utile per ridurre il contenzioso e prevenire l’insorgere di controversie, consentendo una gestione più celere e adeguata delle istanze dei cittadini. Tuttavia, deve essere esercitata nel rispetto dei diritti delle persone interessate e seguendo le procedure previste dalla legge.

AUTOTUTELA: Introduzione del Regolamento:

L’Inps ha illustrato il nuovo Regolamento in materia di autotutela, adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 18 gennaio 2023.

AUTOTUTELA: Obiettivi

Come riportato nella circolare n. 47 del 17 maggio scorso, l’Istituto può agire sui propri provvedimenti emanati attraverso l’esercizio dell’autotutela e intervenire, senza ulteriori aggravi dei procedimenti, eliminando vizi di legittimità, incongruenze derivanti da meri errori materiali o di calcolo.

 

 

AUTOTUTELA: Tipi di Provvedimenti:

I vizi di merito per sopravvenuti motivi di interesse pubblico contribuisce a prevenire controversie o risolvere contenziosi prima che intervenga la decisione dei soggetti competenti.

AUTOTUTELA: Avvio del Procedimento

Nel dettaglio, l’Inps può concludere il procedimento di autotutela adottando i seguenti provvedimenti: annullamento d’ufficio, rettifica, convalida e revoca. Il procedimento di autotutela – si legge – può essere avviato su proposta del Direttore della Struttura organizzativa centrale o territoriale (o Responsabile) presso cui è incardinato l’Ufficio che ha emanato il provvedimento viziato oppure su istanza di parte che andrà presentata in via telematica o tramite PEC.

AUTOTUTELA: Fase Istruttoria

Per quanto riguarda la fase istruttoria – che comprende, tra le altre attività, le comunicazioni di avvio e conclusione del procedimento – assume particolare rilievo la verifica dell’esistenza di un contenzioso in atto e la valutazione, nel caso di ricorso amministrativo, della possibilità di intervenire su di esso in autotutela.

AUTOTUTELA: Scadenze per i Provvedimenti:

L’intera fase istruttoria – si sottolinea nella circolare – deve concludersi entro 30 giorni dal suo avvio: termine decorrente dalla data di comunicazione dell’avvio del procedimento, in caso di procedimento d’ufficio; dalla data di presentazione della domanda, in caso di autotutela su istanza di parte; dalla data di presentazione del ricorso in caso di instaurazione di contenzioso amministrativo o di notifica per quello giudiziario.

Infine, il procedimento si conclude con l’adozione da parte del Responsabile di uno dei provvedimenti sopra citati: annullamento d’ufficio, convalida, revoca. Questi dovranno essere assunti dal Direttore centrale o territoriale presso cui è incardinato l’Ufficio che ha emanato il provvedimento originario entro 60 giorni dalla data di avvio del procedimento – e rettifica, da assumere entro 30 giorni dall’inizio del medesimo procedimento.

AUTOTUTELA: Promozione

L’Istituto ha sottolineato di aver invitato le Direzioni regionali e di coordinamento metropolitano ad indirizzare l’attività degli intermediari verso un uso più consapevole delle istanze di autotutela, alternative ai ricorsi amministrativi

3 commenti su “INVALIDITA’ E AUTOTUTELA INPS: LA CIRCOLARE DEL 18.01.2023”

  1. Buongiorno Avv. Marra,
    vorrei chiedere un parere in merito alla interpretazione della Legge 104/92 per usufruire due permessi dal lavoro, uno per mia moglie ed uno per mia zia terzo grado ma in condizioni gravissime, ovvero:
    in qualità di pubblico dipendente ho richiesto alla sede INPS il suddetto permesso per assistere mia zia di terzo grado ma mi è stato negato. A seguito di ricorso via PEC al direttore territoriale motivando la gravità della situazione in essere con documentazione allegata, ossia:
    -La signora Ghiani è disabile riconosciuta dall’INPS con gravità art.33 comma 3 della legge 104/92 fin dal 2010, di anni 97, vive presso la propria abitazione da sola, non è ricoverata in alcuna struttura assistenziale, è nubile, senza genitori ne figli e con unico nipote più vicino per parentela e residenza. Presenta due femori rotti, è allettata, con il morbo di Alzheimer, priva di parola dal 2011 a causa della anestesia del secondo intervento femorale, presenta 3 piaghe anche sacrale ed è accudita dalla badante.
    -Il sottoscritto nipote della Signora Ghiani è dipendente pubblico, unica personal che ha mostrato diponibilità per l’assistenza, è accreditato anche ad operare per suo conto presso l’INPS e dal 2/07/2025 è stato nominato amministratore di sostegno dal Giudice tutelare del Tribunale di Oristano. Si fa presente che in passato fin dal 2011 è già stato autorizzato dall’INPS ad usufruire dei permessi medesimi della signora Ghiani come risulta dalla documentazione acquisita agli atti.

    Subito mi è stato comunicato telefonicamente l’accoglimento del ricorso ma quando ho informato il funzionario che stavo presentando domanda anche per mia moglie disabile riconosciuta dall’INPS mi è stato detto che avrebbero annullato l’accoglimento del ricorso suddetto, perché essendo mia zia parente di terzo grado, dovevo scegliere se assistere mia zia oppure mia moglie invece che accogliere entrambe le domande.

    Ritengo che tutto ciò sia illegittimo e contradditorio anche sulla base di sentenze passate in giudicato (Corte Cost. n. 213 del 2016; n. 203 del 2013; n. 19 del 2009; n. 158 del 2007 e n. 233 del 2005) ed altre, si debba prevalere l’interesse sociale e del disabile in condizioni estreme.
    Rimango in attesa di una sua competente risposta.
    Cordialmente.
    Marco Ghiani
    Te. 3281858905

  2. Scusi e buongiorno.
    Mi chiamo Coiro Michele,e il mio commento si esplica nei tempi utili alle procedure in questione,essendo questi molto imprecisi,mancanti o indefinibili.
    Nel contesto generale dell’opportunità tecnico-giuridica così generosamente offerta dall’Avv.Diego Marra,indiscutibilmente esperto in materia di tutela generica assicurata dalla legge ad ogni cittadino,noto,forse per personale carenza conoscitiva,la mancanza di indicazioni temporalì,che la evoluzione procedurale,nel processo di Autotutela, l’Inps,potrà considerare e di cui potrà disporre.
    Esprimo tuttavia.viva gratitudine per l’opportunità che l’ Avv.Diego Marral,offre,rendendo disponibile il presente spazio informatico,e compiacimento per la cortese esplicazione che senz’altro seguirà le incertezze testé espresse.
    Ossequiosamente, Michele Coiro

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