INVALIDITA’ E AUTOTUTELA INPS: LA CIRCOLARE DEL 18.01.2023

AUTOTUTELA: Cos’è nel diritto?

L’autotutela nel diritto delle persone si riferisce alla facoltà di un ente o di un’autorità di annullare o modificare i propri atti e provvedimenti senza dover ricorrere a un intervento esterno, come un giudice. Questo strumento permette di correggere errori, vizi di legittimità o incongruenze nei provvedimenti già emessi, garantendo così una maggiore efficienza e rapidità nella gestione delle questioni giuridiche.

AUTOTUTELA: Scopo di quuesto strumento

L’autotutela è una misura utile per ridurre il contenzioso e prevenire l’insorgere di controversie, consentendo una gestione più celere e adeguata delle istanze dei cittadini. Tuttavia, deve essere esercitata nel rispetto dei diritti delle persone interessate e seguendo le procedure previste dalla legge.

AUTOTUTELA: Introduzione del Regolamento:

L’Inps ha illustrato il nuovo Regolamento in materia di autotutela, adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 18 gennaio 2023.

AUTOTUTELA: Obiettivi

Come riportato nella circolare n. 47 del 17 maggio scorso, l’Istituto può agire sui propri provvedimenti emanati attraverso l’esercizio dell’autotutela e intervenire, senza ulteriori aggravi dei procedimenti, eliminando vizi di legittimità, incongruenze derivanti da meri errori materiali o di calcolo.

 

 

AUTOTUTELA: Tipi di Provvedimenti:

I vizi di merito per sopravvenuti motivi di interesse pubblico contribuisce a prevenire controversie o risolvere contenziosi prima che intervenga la decisione dei soggetti competenti.

AUTOTUTELA: Avvio del Procedimento

Nel dettaglio, l’Inps può concludere il procedimento di autotutela adottando i seguenti provvedimenti: annullamento d’ufficio, rettifica, convalida e revoca. Il procedimento di autotutela – si legge – può essere avviato su proposta del Direttore della Struttura organizzativa centrale o territoriale (o Responsabile) presso cui è incardinato l’Ufficio che ha emanato il provvedimento viziato oppure su istanza di parte che andrà presentata in via telematica o tramite PEC.

AUTOTUTELA: Fase Istruttoria

Per quanto riguarda la fase istruttoria – che comprende, tra le altre attività, le comunicazioni di avvio e conclusione del procedimento – assume particolare rilievo la verifica dell’esistenza di un contenzioso in atto e la valutazione, nel caso di ricorso amministrativo, della possibilità di intervenire su di esso in autotutela.

AUTOTUTELA: Scadenze per i Provvedimenti:

L’intera fase istruttoria – si sottolinea nella circolare – deve concludersi entro 30 giorni dal suo avvio: termine decorrente dalla data di comunicazione dell’avvio del procedimento, in caso di procedimento d’ufficio; dalla data di presentazione della domanda, in caso di autotutela su istanza di parte; dalla data di presentazione del ricorso in caso di instaurazione di contenzioso amministrativo o di notifica per quello giudiziario.

Infine, il procedimento si conclude con l’adozione da parte del Responsabile di uno dei provvedimenti sopra citati: annullamento d’ufficio, convalida, revoca. Questi dovranno essere assunti dal Direttore centrale o territoriale presso cui è incardinato l’Ufficio che ha emanato il provvedimento originario entro 60 giorni dalla data di avvio del procedimento – e rettifica, da assumere entro 30 giorni dall’inizio del medesimo procedimento.

AUTOTUTELA: Promozione

L’Istituto ha sottolineato di aver invitato le Direzioni regionali e di coordinamento metropolitano ad indirizzare l’attività degli intermediari verso un uso più consapevole delle istanze di autotutela, alternative ai ricorsi amministrativi

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