ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ: CUMULO, REDDITI, INCOMPATIBILITA’

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ: GENERICAMENTE

Assegno ordinario di invalidità è un sostegno economico previsto in Italia per le persone che sono affette da una condizione di invalidità permanente. Questo assegno è erogato dall’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) e ha lo scopo di garantire un sostegno finanziario alle persone con disabilità per aiutarle a far fronte alle spese quotidiane.

L’assegno ordinario di invalidità spetta al lavoratore a cui viene riconosciuta una riduzione a due terzi della capacità lavorativa, (almeno il 67) consente all’interessato anche lo svolgimento di un’attività lavorativa nel settore privato e per gli autonomi, ma non pubblici dipendenti ai quali si applicano discipline diverse.

Pertanto, chi usufruisce dell’assegno ordinario di invalidità può allo stesso tempo continuare a lavorare. Non vi è dunque un’incompatibilità tra le due cose, ossia lavoro (dipendente o autonomo) e prestazione previdenziale. L’importo dell’assegno di invalidità contributiva dipende da vari fattori, tra cui l’anzianità contributiva e l’ultima retribuzione percepita prima dell’inizio dell’invalidità. L’assegno è erogato mensilmente dall’INPS. È importante notare che il riconoscimento dell’invalidità contributiva è soggetto a valutazioni e accertamenti da parte dell’INPS, che verifica la sussistenza dei requisiti richiesti.

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ: VISITA SPECIFICA SUL TIPO DI LAVORO

Il concetto di lavoro nell’indagine che viene fatta dalla Commissione INPS è diverso da quella fatto per l’invalidità civile dove la capacità lavorativa è generica. Nell’invalidità ordinaria il concetto di lavoro è specifico rispetto al tipo di mansione che si svolge. Quindi l’indagine verrà fatta sul lavoro, sulla mansione, sul tipo di lavoro, se di ufficio o pesante, le ore lavorative ecc..

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ: REDDITO E RIDUZIONE

Chiariamo subito un passaggio, a seconda del reddito derivante dall’attività lavorativa, l’assegno può subire una riduzione: più i redditi sono elevati, maggiore sarà la riduzione dell’importo dell’assegno di invalidità.

Ai sensi dall’articolo 1, comma 42, della legge 335/1995, se il reddito annuo conseguito dall’interessato sia superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS, il trattamento dell’assegno viene ridotto del 25% della prestazione base; se il reddito supera 5 volte il trattamento minimo, la riduzione che passa al 50%. Mentre nessuna riduzione dell’assegno ordinario di invalidità è prevista nel caso di redditi inferiori a 4 volte il minimo INPS.

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ: REDDITO PRODOTTO

Se dunque un primo limite all’erogazione dell’assegno ordinario consiste:

– nel reddito prodotto dall’interessato,

– alla percentuale di invalidità non inferiore al 67%;

– è previsto nel caso in cui l’importo mensile dell’assegno ordinario di invalidità sia comunque superiore a 502 euro, cioè superiore al trattamento minimo Inps per l’anno in corso, la quota dell’assegno di invalidità che eccede il trattamento minimo viene decurtata del 50% e non può essere superiore all’importo dei redditi da lavoro percepiti (articolo 10, Dlgs 503/1992).

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ: LAVORATORE AUTONOMO

In caso di lavoratore autonomo, la riduzione invece è del 30% della quota che eccede il trattamento minimo; rimane comunque fermo che, in tale circostanza, la riduzione non può essere superiore al 30 per cento del reddito prodotto (articolo 72 della legge 388/2000).

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ: 40 ANNI DI CONTRIBUTI

Solamente se l’assegno di invalidità è stato calcolato su un’anzianità contributiva superiore a 40 anni (ipotesi molto improbabile), questa seconda riduzione non scatta (si veda in proposito la Circolare Inps 197 del 2003).

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ: NON C’E’ DIVIETO DI CUMULO

Il divieto di cumulo non riguarda i titolari di assegno ordinario di invalidità che siano assunti con contratti di lavoro a termine la cui durata non superi nell’insieme le 50 giornate nell’anno solare oppure coloro che svolgono un’attività di lavoro dipendente o autonoma da cui deriva un reddito complessivo annuo non superiore all’importo del trattamento minimo relativo al corrispondente anno.

  • Non è cumulabile con la NASPI

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ: PENSIONE E RIDUZIONE?

Al compimento dell’età di vecchiaia, ossia quando l’assegno ordinario di invalidità verrà trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia, queste riduzioni non scatteranno più poiché la prestazione di vecchiaia è compatibile pienamente con lo svolgimento di attività lavorativa.

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ: CONCLUSIONI

Se desideri approfondire ed avere più informazioni visita il mio sito www.avvocatoinvaliditacivile.it, dove potrai leggere gli articoli del mio blog, puoi scaricare l’ebook gratuitamente, oppure manda una e-mail a avv.diegomarra@gmail.com

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *