Categorie di Invalidi Civili

Categorie di Invalidi Civili

Oggi parliamo delle Categorie di Invalidi Civili, dei benefici economici connessi, del grado di difficoltà nel percorso per arrivare alla conquista del beneficio. Daremo uno sguardo anche alle tematiche giurisprudenziali.  Attenzione però che queste prestazioni non vanno assolutamente confuse con l’assegno ordinario o la pensione di inabilità contributiva.

Quando si parla di invalidità civile bisogna fare una fondamentale distinzione in relazione alle fasce di invalidità la prima passa di:

  • fino al 33% il soggetto non è considerato invalido civile;
  • invalidità civile dal 33% al 73%. Questa fascia non sarà possibile ottenere una prestazione di carattere economica ma semplicemente delle agevolazioni e delle esenzioni soprattutto delle esenzioni per patologie importanti.

Categorie di Invalidi Civili: Assegno mensile di assistenza

la seconda fascia invece riguarda l’invalidità dal 74% al 99%. All’interno di questa categoria oggi è prevista la possibilità di un assegno mensile di assistenza in cui importo è di € 291 con il limite di reddito da non superare pari ad € 5.010,00.

Categorie di Invalidi Civili: Pensione di inabilità

la terza fascia riguarda invece gli invalidi civili totali al 100%. Attualmente è importante avere un’invalidità civile totale del 100% e non limitarsi ad esempio ad una invalidità del 99%. Semplicemente perché dal 2020 per gli invalidi civili totali al 100%, c’è la possibilità di ottenere un incremento della pensione da 286 a 650 Euro. Tra l’altro gli invalidi civili totali con età superiore ad anni 60 potrebbero avere diritto e ratei arretrati per gli ultimi 5 anni. Il limite di reddito è di € 17.000,00 circa.

Categorie di Invalidi Civili: Pensione più accompagnamento

Sempre nella terza fascia troviamo ancora invalido al 100% più accompagnamento. Per questa fascia sia il requisito anagrafico sia quello reddituale sono ininfluenti. È essenziale solo il requisito sanitario. Infatti chi richiede l’indennità di accompagnamento non deve essere in grado né di deambulare e né di svolgere quelli che sono gli atti quotidiani e più elementari della vita. Ossia vestirsi, e lavarsi uscire di casa, fare la spesa pertanto. In questi casi è necessario intervento di una terza persona.

Questi episodi, naturalmente non devono essere isolati, ma devono essere, devono essere verificati nella loro interezza. Viene erogata dal dall’Inps nella somma di circa 500 Euro mensili. La commissione medica quando fa la visita a chi richiede l’indennità di accompagnamento, tiene presente che il criterio per assegnarla e la continuità, e la necessità dell’assistenza continua.

Singole patologie

Le patologie che possono determinare l’erogazione di questa indennità possono essere l’Alzheimer, Diabete, Demenza grave, Obesità, Ipertensione, Neoplasie gravi, Aritmie gravi, Miocardite con insufficienza cardiaca gravissima, Coronopatia gravissima, soggetto mutilato ad esempio, e tante altre patologie che poi verranno valutate dalla commissione medica di volta in volta.

Una terza ipotesi importante è la malattia oncologica, neoplasie, malattie oncologiche. Durante il periodo della terapia oncologica al cittadino spetta l’indennità di accompagnamento per tutta la durata della chemioterapia.

Indennità di frequenza

Si tratta di una prestazione economica che viene riconosciuta ai minori (appartenenti alle Categorie di Invalidi Civili), che, pur non essendo totalmente inabili, sono bisognosi di un’assistenza per poter frequentare le scuole o appositi centri di formazione. La prestazione viene data fino ai 18 anni e percepiranno una somma mensile di 291,69. Per poter beneficiare dell’indennità di frequenza è necessario che il limite di reddito non sia superiore ai 5.010,20 euro per il 2022.

L’indennità di frequenza come dalla parola stessa è concessa per i periodi di frequenza di centri riabilitativi o terapeutici, oltre che per i periodi di frequenza delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado a partire dalla scuola materna, nonché di centri di formazione o addestramento finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi. La frequenza può anche essere discontinua ma non saltuaria.

La Corte di Cassazione

la Cassazione a tal proposito ha stabilito che “il criterio della frequenza deve essere inteso nel senso che i centri di trattamento terapeutico o riabilitativi o i corsi scolastici di formazione o professionale devono avere una cadenza temporale compatibile con i risultati del trattamento terapeutico o riabilitativo o di formazione o professionale. Per intendersi l’indennità non viene riconosciuta a che abbia eseguito a domicilio trattamenti terapeutici o riabilitativi anche se controllati periodicamente da centri e strutture riabilitative”.

Sempre la Cassazione “ha riconosciuto il diritto all’indennità di frequenza anche nel caso di minore sottoposto a chemioterapia in regime di day hospital per la cura di una forma di leucemia”.

Sempre la Corte costituzionale “ha riconosciuto il diritto all’indennità di frequenza per minori che frequentano l’asilo nido, che rappresenta non solo a funzione di sostegno alle famiglie nella cura dei figli, ma comprende anche finalità formative e di educazione per i bambini compresi dai tre mesi ai tre anni”.

Ricordiamo che prima dell’intervento della Corte costituzionale ai bambini invalidi negli asili non veniva riconosciuta l’indennità di frequenza e l’intervento della Corte costituzionale rappresenta un grande passo in avanti nella tutela dei diritti.

Minorati a causa di affezioni psichiche

Questo tema è moto delicato è la Cassazione si è pronunciata in senso favorevole allargando di fatto le possibilità di concedere l’indennità di accompagnamento. Innanzitutto, ha distinto l’ipotesi dell’ammalato psichico bisognoso di assistenza continua per gli atti del viver quotidiano, al quale spetta l’indennità, da quella dell’ammalato psichico che necessita di assistenza per prevenire episodi di violenza o mancanza di autocontrollo. In quest’ultimo caso spetta l’indennità di accompagnamento a come prevenzione o volta al contenimento di possibili episodi di violenza, o comunque pericolose che scaturiscono dalla malattia.

Corte di Cassazione

Sempre la Cassazione ha esteso il diritto all’indennità di accompagnamento a coloro che pur capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana, come vestirsi, cucinare, mangiare; necessitano di un accompagnatore come fatto migliorativo della vita, volta a comprendere la rilevanza di alcuni comportamenti pericolosi o dannosi per sé o per gli altri, o quantomeno a stabilizzare e non aggravare lo stato patologico.

Ancora la Cassazione ha affermato che la capacità di compiere gli atti elementari della vita, non va intesa solo a livello fisico, cioè la capacità ad eseguirli materialmente, ma anche la capacità di rendersi conto, di intendere il significato di ciò che sta facendo. Sicché anche l’incapacità di compiere un solo atto, da diritto all’accompagnamento.

La Suprema Corte ha riconosciuto il diritto all’assistenza anche a “quei soggetti che pur potendo compiere gli elementari atti quotidiani e di muoversi autonomamente, seppur a fatica, non siano in grado di uscire e camminare per strada senza l’aiuto di un accompagnatore”.

Per ultimo è stata ancora più innovativa la Cassazione sul carattere non permanente dell’invalidità nel momento in cui ha riconosciuto “il diritto all’indennità di accompagnamento, anche per periodi molto brevi, inferiori ad un mese, specificando che tale diritto non è connesso ad una situazione di non autosufficienza prolungata nel tempo. Di conseguenza i malati oncologici, anche a causa delle terapie debilitanti, che appunto si trovano nello stato di non autosufficienza, anche per brevi periodi, possono presentare apposita domanda, sempre che dalla documentazione medica e dal certificato siano rinvenibili i motivi specifici per i quali si chieda l’assistenza”.

Meriti della Corte di Cassazione

Queste pronunce di fatto hanno allargato la platea degli aventi diritto all’indennità di accompagnamento e dimostra come negli anni, sono stati fatti passi in avanti. La Cassazione è giustamente intervenuta non solo nell’aspetto assistenziale, ma anche nell’aspetto precauzionale e soprattutto migliorativo del soggetto invalido. Questo rappresenta una conquista sociale importante per un paese civile che però deve fare ancora passi avanti nelle questioni sociali.

Aggiungo che il carattere della permanenza delle patologie è diventato quanto meno più flessibile. Difatti oramai viene riconosciuta l’indennità di accompagnamento anche quando non sussiste appunto il carattere della permanenza.

Cecità civile assoluta e parziale

Questo è un campo dove spesso si fanno degli errori, in quanto è necessario distinguere la cecità assoluta o parziale. La prima si verifica quando il cieco non ha più possibilità di migliorare in quanto il residuo visivo è pari a zero in entrambi gli occhi.

I secondi invece hanno un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con un’eventuale correzione.

In questo caso qualora sia stata riconosciuta la pensione di invalidità ha il diritto di cumularla anche con l’indennità di accompagnamento, qualora dimostri che con altre patologie non sia in grado di compiere anche i più semplici atti quotidiani della vita.

 Commissioni mediche ASL

 Devi sapere che molto spesso l’INPS si limita a riconoscere una percentuale di invalidità inferiore alla soglia prevista per ottenere un assegno mensile o per la pensione. Infatti, avrai sentito parlare di casi in cui viene riconosciuta la percentuale di invalidità del 67% proprio per evitare di arrivare al 74% ,oppure 99% per non riconoscere il 100%. 

Bisogna dire che è la valutazione medica viene fatta sulla base di una tabella del 1992 che prevede per ogni patologia un punteggio, e patologie in cui le percentuali delle patologie variano dal 10% al 40%, dal 40% al 60%. Alcune invece talmente gravi in cui range e dal 40 al 100%. O addirittura la percentuale del 100% fisso.

Con questo cosa voglio dire che le Commissioni INPS hanno un ampio margine di discrezionalità. Per poter vedersi riconoscere una pensione di invalidità o l’assegno mensile è importante rivolgersi a un avvocato esperto del settore previdenziale che posso trovare a priori una piccola valutazione.

 Ma ricordati che per potere impugnare il verbale della commissione medica che non riconosce un’invalidità del 74%, ai 6 mesi di tempo per presentare il ricorso il ricorso, da promuovere tramite un avvocato esperto in diritto previdenziale dinanzi al Tribunale territorialmente competente il tribunale territorialmente la persona con invalidità. 

Conclusioni

Il quadro di riferimento delle categorie di invalidità sembra complesso, anche per i vari riferimenti normativi, di giurisprudenza sia di merito che di legittimità, le quali hanno sfornato sentenze a quantità, finendo con il confondere qualche volta. Per questo è opportuno soffermarti a pensare di affidarti ad un avvocato specialista, il quale è in grado di muoversi tra le tante ragnatele del diritto essendo in grado di portarti nel percorso con cura e dedizione.

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